Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
di accesso online all’estratto per privati, poiché la legge sulle armi stessa fa riferimento a siffatto estratto (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm).
D’ora in poi sia le autorità cantonali e comunali competenti (lett. a) sia l’Ufficio centrale armi di fedpol (lett. b) avranno un diritto di accesso online ai dati dell’estratto per privati al fine di rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la legge sulle armi. Le autorità cantonali si occupano principalmente del settore dell’acquisto di armi, mentre fedpol rilascia le autorizzazioni d’importazione di armi in Svizzera.
Il semplice diritto di accesso online non costituisce la soluzione ottimale per revocare un’autorizzazione o sequestrare armi. Per essere sempre a conoscenza delle nuove sentenze, le autorità competenti dovrebbero consultare sistematicamente VOSTRA. All’atto pratico, questo modo di procedere si rivelerebbe talmente oneroso da indurle ad accedervi soltanto in presenza di sospetti specifici. Al fine di garantire il flusso delle informazioni necessarie, la soluzione migliore è la comunicazione automatica delle sentenze penali pertinenti, sebbene ciò richieda la creazione di interfacce attualmente non realizzabili (in merito alla rinuncia di legiferare, cfr. n. 1.4.5).
Art. 50 Accesso online ai dati relativi all’ordinazione di estratti di casellari giudiziali stranieri
In VOSTRA vengono già registrati i dati relativi all’ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (cfr. art. 25). L’articolo 50 capoverso 1 indica le autorità che possono consultare tali dati. Secondo il capoverso 2, un’ordinanza dovrà definire la cerchia delle autorità che possono presentare domande di questo tipo – a prescindere dal Casellario giudiziale svizzero, il quale per trasmettere e trattare le domande ricevute deve obbligatoriamente poter consultare tali dati (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b). La delega al Consiglio federale ha lo scopo di consentire al legislatore l’adeguamento tempestivo a mutate circostanze. Conformemente al capoverso 1, entrano in linea di conto soltanto le autorità che già dispongono di un diritto di accesso online a VOSTRA, dato che le altre non hanno la possibilità di utilizzare il programma. I diritti di accesso in questione andranno anzitutto accordati alle autorità cui le autorità estere devono effettivamente fornire informazioni in virtù di un trattato internazionali esistente. Attualmente rientrano in questa categoria le autorità giudiziarie penali, le autorità della giustizia militare e le autorità esecutive. Per le altre autorità, il diritto di accesso è limitato agli scopi per i quali la legge consente di accedere a un estratto del casellario giudiziale svizzero (garantendo in tal modo che l’UFM e gli uffici cantonali della migrazione possano continuare a ordinare gli estratti; cfr. allegati 2 e 3 Ordinanza VOSTRA). La risposta dall’estero dipenderà unicamente dalla legislazione straniera.
Art. 51 Accesso su domanda scritta all’estratto 1 per autorità
Le autorità della giustizia militare possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell’estratto 1 per autorità (art. 40), visto che la loro attività rientra nello scopo principale di VOSTRA (cfr. osservazioni introduttive all’art. 46). Attualmente dispongono di un diritto di accesso online (art. 367 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a CP), ma non sono collegate a VOSTRA, poiché costituendosi ad hoc non hanno una sede stabile. L’articolo 51 prevede quindi che le domande per consultare i dati figuranti