Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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nell’estratto 1 per autorità andranno presentate per scritto al servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. anche art. 54 cpv. 2 lett. c). Lo scopo dell’articolo 51 è stato riformulato e corrisponde ora a quello previsto per le autorità della giustizia penale (cfr. art. 46 cpv. 1).

Art. 52 Accesso su domanda scritta all’estratto 2+ per autorità

Articolo 52 lettera a (autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti)

Fondandosi sull’articolo 22 capoverso 1 lettera d Ordinanza VOSTRA, le autorità tutorie comunali e cantonali possono già consultare su domanda scritta i dati relativi alle condanne. Per pronunciare e revocare misure tutorie (di cui fanno anche parte le misure di protezione dei minori), si vuole ora prevedere, nell’interesse del minore, anche un accesso ai dati sui procedimenti penali pendenti. In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Argovia e dei Grigioni hanno inoltre chiesto un collegamento online. Considerato il numero piuttosto esiguo di domande inoltrate dalle varie autorità, nonché la struttura organizzativa decentralizzata, la trasmissione di informazioni su domanda scritta per il tramite del servizio di coordinamento cantonale VOSTRA sembra per il momento la soluzione migliore, che permette di non moltiplicare inutilmente il numero di autorità collegate direttamente.

È analoga la situazione delle autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali. Anche tali autorità possono, su domanda scritta, ricevere unicamente informazioni sui dati delle sentenze (art. 22 cpv. 1 lett. e Ordinanza VOSTRA). Ora s’intende accordare loro un accesso ai dati dei procedimenti penali pendenti affinché possano avere una visione completa e aggiornata della situazione. Alla luce della tempestività con la quale vanno adottate tali decisioni, sarebbe opportuno prevedere un diritto di accesso online per tali autorità. Tuttavia, il loro numero è ingente (ne fanno pure parte gli psichiatri che operano in medicina d’urgenza), per cui il potenziale di abuso insito nella struttura organizzativa decentralizzata e il numero di collegamenti necessari sono troppo importanti.

Il diritto tutorio riveduto (cfr. la modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile; RU 2011 725), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, non usa più i termini di «autorità tutoria» e di «autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali», bensì soltanto «autorità di protezione dei minori» nonché «autorità di protezione degli adulti». L’articolo 52 lettera a riprende quindi tale terminologia nel designare le autorità con diritto di accesso. Viene altresì mantenuto lo scopo definito all’articolo 365 capoverso 2 lettera k CP (nella versione RU 2011 725, 773), che non differenzia più tra «misure tutorie» e «misura privativa della libertà a scopo d’assistenza», ma parla genericamente di ordinare e revocare le «misure di protezione dei minori e degli adulti».

Articolo 52 lettera b (autorità cantonali preposte alla vigilanza sugli affiliati)

L’articolo 52 lettera b esplicita l’accesso delle autorità cantonali cui competono l’autorizzazione e la vigilanza nell’ambito della vigilanza sugli affiliati secondo l’articolo 316 capoverso 2 CC, affinché possano controllare la reputazione delle persone soggette ad autorizzazione e a vigilanza in virtù del diritto federale o cantonale. Oggi tale obbligo di autorizzazione è disciplinato nell’ordinanza del 19 otto-