Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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bre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338). La normativa va riveduta. È quindi stato posto in consultazione un avamprogetto di ordinanza sull’assistenza di minori (OAssM). La revisione è però stata temporaneamente sospesa a ragione di un’iniziativa parlamentare della CAG-N (10.508), tesa a modificare l’articolo 316 capoverso 1 CC in materia di vigilanza sugli affiliati. A seconda dell’esito dei lavori legislativi, occorrerà semmai adeguare il diritto di accesso sancito dall’articolo 52 lettera b.

Sempre nel corso della consultazione 2009 è stata formulata la richiesta di dotare di un diritto di accesso ai dati del casellario giudiziale anche le autorità operanti nel settore nella vigilanza sugli affiliati (cfr. n. 1.1.1). La richiesta è stata motivata adducendo che queste autorità vanno poste sul medesimo piano di quelle tutorie (in futuro, autorità di protezione dei minori o degli adulti; cfr. quanto illustrato all’art. 52 lett. a). Attualmente le autorità che esercitano soltanto la vigilanza sugli affiliati operano servendosi del solo estratto destinato a privati, il quale però non consente di adempiere i pertinenti compiti poiché a tutela degli affiliati occorrono anche le sentenze con periodo di prova scaduto e i dati sui procedimenti penali pendenti.

Articolo 52 lettera c (autorità cantonali in materia di adozione)

Il motivo che ha determinato la creazione di un diritto di accesso nel settore della vigilanza sugli affiliati (cfr. lett. b) può essere invocato pure per le autorità in materia di adozione secondo l’articolo 316 capoverso 1bis CC. Anche in tal caso mal si comprende perché le autorità cantonali in materia di adozione non debbano beneficiare dei medesimi diritti di quelle tutorie (in futuro, autorità di protezione dei minori o degli adulti; cfr. quanto esposto all’art. 52 lett. a). Siccome né il numero delle procedure di adozione (ca. 500 su scala nazionale) né la loro urgenza giustificano un diritto di accesso online a VOSTRA, si propone di consentire alle autorità cantonali di consultare, previa domanda scritta, i dati necessari per esaminare l’idoneità all’adozione dei futuri genitori adottivi; potranno esercitare tale diritto passando per il servizio cantonale di collegamento VOSTRA.

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di introdurre tale diritto di accesso a VOSTRA già nell’ambito della nuova ordinanza sull’adozione. Al 1° gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo articolo 22 capoverso 1bis Ordinanza VOSTRA e l’allegato 3 modificato dell’Ordinanza VOSTRA, al fine di accordare, su domanda scritta, un pertinente diritto di accesso alle autorità in materia di adozione.

Articolo 52 lettera d (Autorità centrale in materia di adozioni internazionali)

Anche l’Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell’UFG rileva che l’estratto per privati non fornisce sufficienti informazioni per la verifica della reputazione dei genitori adottivi. L’obbligo di raccogliere le informazioni necessarie è definito dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311). Tale articolo prevede che l’Autorità centrale adotti ogni misura idonea per «raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione […] dei futuri genitori adottivi». Attualmente non è però