Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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possibile fondarsi su tale norma per procurarsi gli estratti del casellario giudiziale. Di conseguenza manca pure uno scopo che potrebbe consentire l’accesso ai dati di VOSTRA. È ben vero che le autorità tutorie cantonali (in futuro, autorità di protezione dei minori o degli adulti; cfr. quanto esposto all’art. 52 lett. a), le quali secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera d Ordinanza VOSTRA dispongono di un accesso a VOSTRA, collaborano manifestamente all’adozione (per quanto attiene al collocamento degli affiliati), ma l’adozione non costituisce una «misura tutoria», motivo per cui il diritto vigente esclude la possibilità che l’autorità tutoria lanci una ricerca in VOSTRA. L’articolo 52 lettera d propone dunque di istituire un diritto di accesso analogo a quello di cui dispone l’Autorità centrale.
Articolo 52 lettera e (autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone)
Si tratta di autorità cantonali che, in applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LMSI, eseguono controlli di sicurezza relativi a loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI. L’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LMSI le autorizza espressamente a richiedere la collaborazione della Confederazione. L’articolo 7 OCSP precisa tale principio: «Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo al LMSI.». Le autorità cantonali che – oltre ai dati sulle condanne ottenibili dal SERCO (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. f Ordinanza VOSTRA) – necessitano di altre informazioni riguardo ai dati sui procedimenti penali pendenti, possono far capo al servizio specializzato CSP del DDPS (il cui diritto di accesso è ora disciplinato all’art. 47 lett. c). È tuttavia più ragionevole fornire loro direttamente tali dati piuttosto che definire due processi distinti (uno per i dati sulle condanne e uno per quelli sui procedimenti penali pendenti). Per questo motivo, s’intende accordare un accesso ai dati sui procedimenti penali pendenti anche alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.
In linea di principio, tale ampliamento dei diritti di accesso non si applica però ai controlli di sicurezza che non rientrano nella LMSI: è ben vero che il Casellario giudiziale svizzero è regolarmente interpellato da autorità cantonali che richiedono dati di VOSTRA per poter effettuare «controlli di sicurezza», ma che ricevono risposta negativa in quanto le richieste non si fondano sulla LMSI. Tuttavia, occorre esaminare il caso specifico per determinare se i dati figuranti nell’estratto per privati sono effettivamente insufficienti per decidere in merito al reclutamento di una persona per compiti sensibili disciplinati dal diritto cantonale. Pertanto, in tale ambito sono pensabili soltanto ampliamenti mirati del diritto di consultazione (cfr. p. es. art. 47 lett. h per controllare la buona reputazione degli aspiranti agenti di polizia).
Articolo 52 lettera f (Organo di esecuzione del servizio civile)
Si rimanda a quanto illustrato in merito all’articolo 48 lettera b.