Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Articolo 52 lettera g (giudici civili)
Attualmente, il diritto di accesso dei giudici civili per l’assunzione delle prove secondo l’articolo 160 capoverso 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura penale, CPC; RS 272) non è disciplinato esplicitamente. Tuttavia, secondo tale articolo, non soltanto le parti, bensì anche i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove e devono produrre documenti (il termine «documenti», da intendersi in senso lato, include pure quelli elettronici). Si tratta di un obbligo generale di cooperazione che può essere imposto (eccettuati alcuni diritti di rifiutare la collaborazione). L’articolo 160 capoverso 1 CPC costituisce una base legale sufficiente per comunicare i dati del casellario giudiziale, ma nel nuovo diritto in materia di casellario giudiziale non sarebbe chiaro il tipo di estratti cui si riferisce l’obbligo di edizione dei documenti. Pertanto, l’articolo 52 lettera g concretizza tale disposizione per l’estratto 2+ per autorità.
Articolo 52 lettera h (Ufficio federale dello sport)
Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la legge sulla promozione dello sport (LPSpo). Secondo l’articolo 9 capoverso 4 LPSpo, l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. In presenza di un indizio concreto, l’UFSPO può procedere alla verifica della reputazione (cfr. art. 10 LPSpo). In questo caso le informazioni sono acquisite inoltrando una domanda scritta al casellario giudiziale (cfr. la modifica dell’art. 367 CP secondo l’art. 33 LPSpo; FF 2011 4385, 4395). L’articolo 52 lettera h riprende tale nuovo disciplinamento, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2012.
Art. 53 Accesso su domanda scritta all’estratto 2– per autorità
È stato ripreso tale e quale l’attuale diritto di accesso delle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in materia di grazia per eseguire le procedure in materia di grazia (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. g Ordinanza VOSTRA).
Art. 54 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità
Il fatto che il presente avamprogetto preveda un accesso online per determinate autorità non significa automaticamente che tutti i servizi saranno automaticamente collegati a VOSTRA. Il Codice penale statuisce soltanto l’autorizzazione di principio per un siffatto collegamento. All’atto pratico sono frequenti le autorità che, per motivi organizzativi, rinunciano volontariamente a un collegamento online. È tuttavia anche ipotizzabile che a un’autorità venga negato l’accesso online. L’istallazione di un collegamento online e la concessione delle autorizzazioni di accesso soggiacciono al principio della proporzionalità e sono rette dalla direttiva del DFGP del 30 settembre 2004 sull’istallazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni di accesso ad applicazioni informatiche del DFGP (Direttiva online DFGP). Compete quindi in primo luogo al consulente per la protezione dei dati del Casellario giudiziale decidere se l’autorità in questione può accedere online al casellario giudiziale (cfr. art. 17 Direttiva online DFGP). Il consulente per la protezione dei