Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 12 pagine
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co di rilevazioni riportato nell'allegato. Quindi l'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e l'allegato vanno adeguatamente completati.
Onere della prova dell'art. 13j cpv. 3 lett. a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche:
privatim non riesce a comprendere il motivo per cui spetti ai fornitori di dati dimostrare che l'UST può effettuare collegamenti di dati. Secondo l'associazione, la prova dovrebbe essere fornita dall'UST stesso, poiché questo, una volta ottenuti i dati, li elabora ulteriormente e il fornitore non può (più) in alcun modo incidere sui processi di elaborazione dei dati. Purtroppo le spiegazioni dell'ordinanza non fanno chiarezza sulla questione.
Per FMH non ha alcun senso che sia il fornitore di dati a dimostrare la liceità del collegamento che l'UST effettua con i dati ottenuti; l'onere della prova spetta piuttosto all'UST.
Proprietà dei dati:
La CDPE fa notare che la stragrande maggioranza dei dati in possesso dell'UST sono di origine cantonale (provenienti da rilevazioni cantonali). La fornitura dei dati alla Confederazione non comporta il trasferimento automatico della loro proprietà. Dato che i Cantoni sono liberi di effettuare collegamenti di serie di dati cantonali e che l'art. 14a LStat prevede l'approvazione dell'UST solo per collegamenti tra dati cantonali e dati dell'UST, ai fini dell'esecuzione dell'art. 14a LStat occorre chiarire la questione della proprietà dei dati.
Compiti comuni di Confederazione/Cantoni:
La CDPE critica la totale mancanza di riferimenti al principio costituzionale della collaborazione tra Cantoni e Confederazione nel settore della formazione (art. 61a della Costituzione) nell'attuazione dell'art. 14a della LStat. Secondo la CDPE è inammissibile che l'UST proponga di emanare disposizioni che autorizzino collegamenti di dati illimitati tramite l'UST ma allo stesso tempo che tendano a limitare e a ostacolare i collegamenti di dati su incarico di terzi o l'utilizzo dei risultati da parte di terzi (in particolare dei Cantoni) senza definire un meccanismo di controllo neutrale. Gli art. 13j, k, l dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche assegnano all'UST un diritto di disciplinare la questione dei collegamenti di dati che va al di là di quanto sancito all'art. 14a della LStat e in quanto tale non può essere accettato. Una possibile soluzione al problema potrebbe consistere nella nomina di un comitato di esperti che possieda le competenze necessarie.
La CDPE propone un approccio completamente diverso nell'esecuzione dell'art. 14a LStat: dato che la possibilità di effettuare collegamenti di dati è statuita come principio nella legge, le ordinanze dovrebbero focalizzarsi sull'utilizzo dei dati e non sul procedimento tecnico per realizzare i collegamenti.
5 Sintesi
Nel complesso, gli adattamenti proposti e le nuove disposizioni sono stati accolti positivamente dalla maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva. Circa un quarto dei pareri, tra cui quelli di due Cantoni, accoglie e appoggia i progetti senza obiezioni. Circa i tre quarti dei pareri, inclusi quelli di tutti gli altri Cantoni, accolgono e appoggiano i progetti nel complesso, ma sollevano alcune osservazioni. Solo due partecipanti hanno sollevato critiche di fondo e uno ha rifiutato le proposte.
Le obiezioni mosse più frequentemente richiedono spiegazioni più dettagliate o precisazioni di diverse norme. Dal punto di vista contenutistico, le obiezioni si sono concentrate sui seguenti aspetti: basi legali mancanti o lacunose, la questione inerente all'impiego del NAVS13, la garanzia della trasparenza e la prova della necessità dei collegamenti, la possibilità per gli uffici statistici cantonali di fungere da organi di collegamento per altri Cantoni (specialmente