Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 12 pagine
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chiesti possono, soddisfatte certe condizioni, collegare i dati anche per gli uffici statistici di altri Cantoni.
4.2 Pareri dei Cantoni
La grande maggioranza dei Cantoni si associa esplicitamente (FR, SO, SG, UR, BS, NW, GR, OW, BE, LU) o implicitamente (BL, TI, SZ, SH, TG, VD, AR, GE, VS, NE) al parere della CORSTAT. Molti di essi, come già la CORSTAT, hanno sollevato un'osservazione sugli articoli 13j e 13k, sostenendo che la possibilità di effettuare collegamenti vada estesa anche ai piccoli Cantoni, anche se non tutti sono unanimi sulle modalità: se farlo come gli uffici federali o altri soggetti terzi, affidando il collegamento all'UST o realizzandolo loro stessi in un posto di lavoro sicuro all'interno dell'UST, oppure affidandone la realizzazione a un ufficio cantonale o comunale , oppure effettuandoli loro stessi. La grande maggioranza ritiene tuttavia necessario che, oltre all'UST, anche gli uffici cantonali e comunali che soddisfano i requisiti imposti possano effettuare collegamenti per altri Cantoni.
I Cantoni hanno sollevato anche una serie di osservazioni, alcune delle quali non direttamente inerenti alle proposte di modifica.
Estensione dello scopo dell'ordinanza: BL e GE approvano che lo scopo dell'ordinanza sia stato esteso al concetto di trattamento dei dati statistici. GE approva l'integrazione del principio della deontologia nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, anche se idealmente dovrebbe essere all'interno di una legge (LStat).
Mancanza di norme per la delega: LU e BL danno atto che l'art. 14a LStat fornisce una descrizione precisa della materia (collegamenti di dati), ma mancano completamente i principi per la delega.
Grado di regionalizzazione: OW vorrebbe che il grado di regionalizzazione delle rilevazioni fosse menzionato nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Secondo il Cantone è importante che i dati non siano presenti solo a livello nazionale o di Grande Regione ma anche a livello cantonale o comunale.
Sicurezza e protezione dei dati: ZG richiede un'aggiunta all'art. 3a cpv. 2 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche: «Sie berücksichtigen zudem die Standards vorbildlicher Verfahren, insbesondere im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes» («Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori prassi, in particolare in materia di sicurezza e protezione dei dati»).
Comunicazione dei dati: LU auspica una precisazione delle limitazioni nella trasmissione dei dati conformemente all'art. 9 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
Insufficiente verificabilità della necessità di collegamenti di dati: AG, LU e BL rendono atto del fatto che l'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche può essere inteso come un'apertura nei confronti delle persone coinvolte, che possono verificare la necessità dei collegamenti. Tuttavia risulta difficile verificare se i singoli collegamenti programmati siano effettivamente indispensabili per l'adempimento dei compiti dell'UST, come menzionato nel commento all’ordinanza, dato che i riferimenti ai collegamenti sono lacunosi.
Disciplina fuorviante della dichiarazione dei collegamenti di dati: AG, LU e BL sottolineano che il testo dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche fa intende che tutti i collegamenti sono riportati nell'allegato all'ordinanza. Le spiegazioni dell'ordinanza tuttavia menzionano la possibilità di realizzare anche collegamenti ad hoc. L'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, quindi, allude a una falsa certezza del diritto e andrebbe conseguentemente modificato.
Onere della prova dell'art. 13j cpv. 3 lett. a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche: AG, TI e BL non riescono a comprendere perché debba essere il fornitore di dati a dare la prova della liceità del collegamento (con dati esterni) effettuato dall'UST. Secondo loro, la prova dovreb-