Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 12 pagine
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scegliere un identificatore che permetta, sì, il collegamento di serie di dati ma escluda l'identificazione delle persone coinvolte. Il NAVS13 può servire come base di partenza, ma poi deve essere trasformato in una fase successiva in un identificatore di persone irreversibile.
diritti fondamentali.ch fa notare che l'impiego sistematico del NASV13 praticamente in tutte le rilevazioni e in tutti i collegamenti nonché la sua aggiunta in forma pseudonimizzata alle serie di dati ricavate violi palesemente l'art. 14a cpv.1 della LStat. Se l'utilizzo del NAVS non viene prima sancito nella legge, non è possibile discipinarlo dettagliatamente in un'ordinanza.
FMH ritiene che per collegare dati personali non sia opportuno ricorrere al numero AVS, altrimenti il riferimento alla singola persona è palese.
Indipendenza professionale
L'Unione delle Città Svizzere sostiene che il criterio dell'indipendenza sul piano professionale non debba essere equiparato a quella sul piano organizzativo; molte città, infatti, dispongono di piccoli uffici statistici che a volte sono integrati all'interno di divisioni che si occupano di altri settori. Tale suddivisione, tuttavia, non pregiudica assolutamente la loro indipendenza professionale.
Mancanza di norme per la delega
privatim dichiara che l'art. 14a della LStat non rappresenta nessuna norma di delega sufficiente alle esigenze dello stato di diritto, soprattutto perché questo articolo di legge non fa alcuna menzione ai principi per la delega.
L'FMH fa notare che non solo manca una delega al legislatore contenuta in una legge in senso formale e la limitazione a una determinata e circoscritta area di intervento, ma nella legge manca anche la descrizione dei punti essenziali della materia delegata.
dirittifondamentali.ch fa notare che il DFI non potrebbe emanare alcuna ordinanza.
Insufficiente verificabilità della necessità dei collegamenti di dati:
privatim : ai sensi dell'art.13n, nell'allegato all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono segnalate le statistiche le cui serie di dati potrebbero essere collegate con i dati di altre statistiche. La scelta è lodevole, se si considera che in questo modo ogni intervistato è a conoscenza di quello che accade ai propri dati. Tuttavia risulta difficile verificare se i singoli collegamenti programmati siano effettivamente indispensabili per l'adempimento dei compiti dell'UST, come menzionato nelle spiegazioni, dato che esse sono lacunose quanto a dettagli.
dirittifondamentali.ch fa anche notare che per ogni singolo collegamento programmato deve esserne data la motivazione ma il materiale dell'indagine conoscitiva non ne conteneva alcuna.
Disciplina fuorviante della dichiarazione dei collegamenti di dati:
privatim sottolinea che, secondo il testo dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, tutti i collegamenti sono riportati nell'allegato all'ordinanza. Le spiegazioni dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche tuttavia menzionano la possibilità di realizzare anche collegamenti ad hoc. L'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, quindi, suggerisce una falsa certezza del diritto e andrebbe conseguentemente modificato.
Anche FMH critica la poca trasparenza dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, precisando che molte statistiche sociali e mediche non risultano nell'allegato dell'ordinanza. Le persone coinvolte in una rilevazione, quindi, non possono fidarsi dell'esaustività dell'elen-