Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 12 pagine
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categoria statistica. Occorre dunque riconsiderare l'obbligo di informare generalizzato per le PMI oppure pensare di introdurre nelle rilevazioni statistiche una specifica analisi per la categoria "PMI".
L'UPI desidererebbe essere considerata tra gli organi di collegamento, qualora si procedesse a una revisione della legge sulla statistica federale.
diritti fondamentali.ch critica il fatto che il disciplinamento delle caratteristiche dei collegamenti di dati statistici sia avvenuto all'improvviso con una procedura rapida e con un termine di partecipazione all'indagine conoscitiva di un solo mese, malgrado il legislatore abbia incaricato il Consiglio federale di disciplinare tali aspetti già il 1° novembre 2006. Inoltre il regolamento europeo comporta la necessità di adeguare il diritto nazionale a livello di leggi e non di ordinanze.
La CDPE fa notare che i principi statistici e gli standard si riferirebbero sempre alla rilevazione di dati e non ai collegamenti (art. 3a e 3b dell'ordinanza sul collegamento di dati in combinato disposto con l'art. 13j dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche).
La Conferenza sostiene che nell'allegato vadano inseriti anche i progetti inerenti al "rapporto sulla formazione in Svizzera" e "PISA" facenti parte del monitoraggio della formazione.
Protezione dei dati in generale
L'USAM approva le modifiche ma richiede che le autorizzazioni per i collegamenti siano rilasciate in maniera restrittiva e che i dati vengano collegati in maniera anonimizzata. Inoltre l'Unione pretende che l'UST riferisca annualmente in merito alle attività realizzate con i collegamenti di dati. Secondo l'USAM, quindi, è opportuno completare l'art. 13i dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche aggiungendo un terzo capoverso che sancisca che « Das BFS erstattet jährlich Bericht über die Aktivitäten im Zusammenhang mit Datenverknüpfungen » («l'UST redige annualmente un rapporto sulle attività realizzate mediante l'uso di collegamenti di dati»).
diritti fondamentali.ch critica il fatto che le modifiche all'ordinanza violino l'art. 14a LStat, in quanto numerose rilevazioni vengono realizzate con dati personali parlanti, mentre l'articolo sancisce che l'UST può collegare dati tra loro solo se questi vengono resi anonimi.
L'FMH rifiuta il collegamento di molte statistiche tra loro perché ciò consentirebbe all'UST di disporre della storia clinica di ogni cittadino, malgrado manchino le basi legali.
L'INSAI approva l'ordinanza per il fatto che prevede che l'esecuzione dei collegamenti avverrà sotto la custodia dell'UST; ciò garantisce che i dati verranno trattati da tutti i soggetti coinvolti secondo le direttive in materia di protezione dei dati.
NAVS13
Angestellte Schweiz ritiene problematico il fatto che il NASV13 sia inserito tra gli oggetti delle rilevazioni.
privatim sostiene che l'inserimento del NAVS13 nell'oggetto di tutte le rilevazioni di dati personali per facilitare il collegamento delle serie di dati occulti il suo vero scopo e senso. Il numero d'assicurato serve all'Amministrazione delle assicurazioni sociali e non deve permettere di risalire alla persona cui è assegnato (art. 50c cpv. 3 LAVS). Il NAVS13 trova già oggi impiego come identificatore personale univoco in molti registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'utilizzo dello stesso numero sia come identificatore personale nei registri amministrativi che come chiave di pseudonimizzazione per la statistica è contraddittorio e comporta, in pratica, la fine del segreto statistico. Per cui è fondamentale