Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 12 pagine
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1 Situazione iniziale
L'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche (ordinanza sulle rilevazioni statistiche) necessita di una revisione parziale per due motivi. In primo luogo, un regolamento EU divenuto vincolante per la Svizzera in virtù dell'accordo bilaterale rende necessaria l'introduzione di alcuni adeguamenti al diritto nazionale che disciplina la statistica federale. In secondo luogo, il legislatore ha commissionato al Consiglio federale di disciplinare tramite ordinanza i dettagli relativi ai collegamenti di dati statistici. Dal 17 maggio al 14 giugno 2013 si è svolta un'indagine conoscitiva sul progetto di revisione dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e sulla nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sul collegamento di dati, durante la quale agli interessati è stata data la possibilità di esprimersi sulle proposte di modifica.
In nome della chiarezza e in seguito al recepimento del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee nell'allegato A dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, vengono precisati i principi per lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di statistiche. La cooperazione con l'UE nel settore statistico riveste sempre più importanza e questo concetto va ribadito nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
Il collegamento di dati nella produzione statistica ha lo scopo precipuo di evitare sovrapposizioni nella rilevazione dei dati, ridurre l'onere a carico degli intervistati e degli istituti di rilevazione e realizzare sinergie che permettano un risparmio di tempo e denaro. L'art. 4 della legge sulla statistica federale (LStat) stabilisce che, nel limite del possibile, i dati vanno acquisiti senza ricorrere all'esecuzione di rilevazioni dirette ma servendosi dei registri esistenti o dei dati amministrativi disponibili. Le nuove disposizioni dell'ordinanza intendono precisare inoltre la definizione di trattamento e collegamento di dati, nonché le regole sulla trasmissione, la conservazione e l'eliminazione dei dati. Ai fini della massima trasparenza vengono segnalate le statistiche in cui si fa ricorso al collegamento di dati.
La nuova ordinanza del DFI sul collegamento di dati disciplina in dettaglio l'organizzazione e l'iter procedurale dei collegamenti. In particolare, precisa le norme a garanzia della tutela e della sicurezza dei dati, ma prescrive anche i requisiti cui gli uffici statistici cantonali e comunali che desiderano effettuare collegamenti devono rispondere per poterlo fare.
2 Destinatari
L'indagine conoscitiva è stata aperta a tutti i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT), i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello svizzere di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere del settore economico e altre organizzazioni e associazioni, per un totale di 65 destinatari. 43 organizzazioni e istituzioni hanno espresso un parere (si veda la lista in allegato), di cui tre non invitate esplicitamente.