Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. I principali destinatari delle richieste di informazioni sono le banche. Secondo le questioni rilevanti per la stabilità del sistema finanziario la cerchia di destinatari può tuttavia essere ampliata, in particolare alle assicurazioni e alle casse pensioni.

Alle lettere a–c viene precisata la portata delle informazioni. In particolare la BNS può chiedere informazioni e la documentazione per valutare i rispettivi partecipanti al mercato in merito alla determinante evoluzione del mercato, all’identificazione dei fattori rilevanti di rischio, all’esposizione nei confronti di determinati fattori di rischio e alla resistenza. La portata delle informazioni non è elencata in modo esaustivo per lasciare alla BNS un certo margine discrezionale nell’ottenimento delle informazioni in base all’evoluzione dei rischi.

Cpv. 2

Nella consapevolezza dei pericoli di sovrapposizioni funzionali e doppioni – in particolare con la FINMA – il diritto di esigere informazioni da parte della BNS è chiaramente limitato. Con la modifica della legge la BNS è non solo autorizzata, ma anche tenuta a limitarsi alle informazioni necessarie e a esercitare proporzionatamente il diritto di informazione. Di conseguenza la BNS deve rinunciare a esigere informazioni e documentazione che può procurarsi altrimenti se sono qualitativamente altrettanto valide e nella forma necessaria. Di regola ciò presuppone una precedente richiesta alla FINMA.

Cpv. 3

La BNS emana una decisione giustificata per la richiesta di informazioni o l’edizione della documentazione. In questo modo l’istituto soggetto all’obbligo di informazione ha la possibilità eventualmente di ricorrere contro la richiesta della BNS.

Cpv. 4

La BNS è tenuta a informare gli istituti soggetti all’obbligo di informazione in merito a (a) l’oggetto, (b) gli obiettivi e lo svolgimento della procedura di informazione e (c) la prevista utilizzazione delle informazioni e della documentazione. Con un’esauriente informazione degli istituti soggetti all’obbligo di informazione si intende ottenere la loro comprensione per il dispendio necessario alla raccolta di informazioni. Nel contempo una chiara comunicazione dell’utilizzazione prevista facilita una messa a disposizione mirata delle informazioni da parte degli assoggettati all’obbligo di informazione. Inoltre le preoccupazioni dell’istituto assoggettato all’obbligo di informazione relativamente alla salvaguardia della confidenzialità possono essere affrontate già in anticipo, se viene chiaramente presentata l’utilizzazione delle informazioni. La salvaguardia della confidenzialità è inoltre garantita dall’obbligo di segretezza di cui all’articolo 49 LBN.