Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 146 Commercio di derivati

Spetta al Consiglio federale stabilire, in considerazione delle tendenze internazionali ancora in evoluzione e salvaguardando la proporzionalità, se e fino a che punto le operazioni con derivati sottostanno alle disposizioni della presente legge al momento della sua entrata in vigore.

Art. 147 Obbligo di presentare un’offerta

I capoversi 1 e 2 corrispondono alle disposizioni transitorie di cui ai vigenti articoli 52 e 53 LBVM.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 148

Come enunciato al titolo 4, il Consiglio federale introdurrà l’obbligo di commercio su una piattaforma (art. 104 segg.) solo quando si sarà affermato come standard internazionale.

2.2 Legge sul Tribunale federale

Art. 83 lett. u

Dal momento che le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto sono state trasposte dalla LBVM nella LInfFin, il rimando di cui all’articolo 83 lettera u della legge del 17 giugno 200572 sul Tribunale federale deve essere modificato di conseguenza.

2.3 Legge sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Art. 24 cpv. 4 lett. d

L’articolo 43 LBVM diventa ora l’articolo 133 LInfFin. Il rimando di cui all’articolo 24 capoverso 4 lettera d della legge del 16 dicembre 200573 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori è modificato di conseguenza.

72 RS 173.110

73 RS 221.302