Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 143

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato (cfr. n. 2.2 – 2.11).

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 144 Infrastrutture del mercato finanziario

Le borse, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione o di un riconoscimento, non necessitano di una nuova approvazione o di un nuovo riconoscimento. Devono tuttavia adempiere i requisiti definiti nella LInfFin entro un anno dalla sua entrata in vigore (cpv. 1). La prescrizione vale anche per le borse estere, che in base alla terminologia vigente non necessitano di un riconoscimento, bensì di un’autorizzazione (cfr. art. 3 cpv. 3 LBVM).

Le infrastrutture del mercato finanziario, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione come istituzione analoga a una borsa, come banca o come commerciante di valori mobiliari, devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione entro un anno dall’entrata in vigore della LInfFin. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull’autorizzazione (cpv. 2). Questa disposizione può riguardare controparti centrali svizzere o estere, enti di custodia centrale e sistemi di pagamento. Una nuova richiesta di autorizzazione è necessaria perché con la LInfFin viene creato un sistema di autorizzazioni su misura per tali infrastrutture del mercato finanziario. Se è stata classificata di rilevanza sistemica, nell’ambito della procedura di autorizzazione l’infrastruttura in questione del mercato finanziario deve presentare alla FINMA una decisione passata in giudicato della BNS (cfr. art. 24), dalla quale risulti in particolare quali processi commerciali sono di rilevanza sistemica e quali particolari requisiti l’infrastruttura deve pertanto adempiere. Inoltre è possibile rimandare al commento all’articolo 24.

Tutte le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla LInfFin si notificano alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull’autorizzazione (cpv. 3). Si applica la procedura di cui all’articolo

24. Questo capoverso riguarda in primo luogo i sistemi di negoziazione multilaterali e organizzati.

Art. 145 Convenzioni di interoperabilità

Le convenzioni di interoperabilità esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge non necessitano di una nuova approvazione da parte della FINMA che risulterebbe sproporzionata.