Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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rispettive statistiche, al capoverso 2 viene di conseguenza aggiunto che l’obbligo di informazioni statistiche si estende anche alle istituzioni di compensazione e di gestione delle operazioni su titoli. La cerchia degli istituti soggetti all’obbligo di notifica non è ampliata da questa precisazione.

Sezione 1a: Stabilità del sistema finanziario

Art. 16a (nuovo) Obbligo d’informazione

Considerazioni generali

I vigenti diritti d’informazione della BNS di cui all’articolo 14 segg. LBN le consentono l’accesso a informazioni innegabilmente importanti e utili per il monitoraggio macroprudenziale del mercato finanziario. In particolare le esperienze durante la crisi del mercato finanziario hanno tuttavia evidenziato che la BNS necessita anche di informazioni dai partecipanti ai mercati finanziari, non qualificabili come dati statistici ai sensi dell’articolo 14 LNB. Si tratta in genere di informazioni quantitative, ma non standardizzate, e quindi non aggregabili, sull’esposizione delle banche nei confronti di determinati fattori di rischio nel contesto o sulla loro capacità di resistenza, come si manifesta negli stress test. Per il monitoraggio del settore bancario la BNS necessita inoltre di informazioni qualitative, per esempio della valutazione delle banche in merito a determinati sviluppi nel loro contesto.

Con la proposta modifica legislativa la BNS sarà dunque autorizzata a richiedere ai partecipanti ai mercati finanziari anche tutte le informazioni e la documentazione di natura «non statistica» se le occorrono per adempiere il suo mandato legale di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. Alla BNS viene dunque consentito di analizzare tempestivamente la stabilità del sistema finanziario e le rilevanti evoluzioni nel settore finanziario, contribuendo così alla stabilità del sistema finanziario.

Con la modifica di legge viene attuata una raccomandazione formulata dal gruppo di lavoro «Stabilità finanziaria» nella primavera 2012. Questo gruppo di lavoro è stato costituito come reazione al rapporto della Commissione parlamentare della gestione (CdG) nella sua indagine sul comportamento delle autorità durante la crisi finanziaria77, al fine di verificare nell’ambito della sorveglianza della stabilità del sistema finanziario le modifiche di legge che pongono precisi obiettivi in materia alla FINMA e alla BNS e conferiscono le necessarie competenze.

Cpv. 1

Nella frase introduttiva del presente capoverso il campo di applicazione dell’articolo 16a viene delimitato. La nozione di «partecipanti al mercato finanziario» comprende in linea di principio tutti gli istituti con obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 15 LBN già nell’ambito dei rilevamenti statistici. La cerchia dei possibili destinatari viene limitata nel senso che nella sua ricerca di informazioni la BNS può richiedere solo le informazioni e la documentazione necessarie per adempire il proprio compito

77 Cfr. «Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux Etats-Unis», rapporto del 30 maggio 2010 delle commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, raccomandazione 2, pag. 133.