Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
mica ha sede all’estero. Se le condizioni di cui all’articolo 22 LInfFin per l’esonero dall’osservanza di particolari requisiti sono soddisfatte, la BNS collabora con le autorità estere responsabili della vigilanza e della sorveglianza e può chiedere queste informazioni.
Art. 22 cpv. 1
La nozione di «borse» è sostituita da «infrastrutture del mercato finanziario».
Art. 23 cpv. 2 e 3
La disposizione corrisponde alla normativa vigente, ma viene suddivisa in due capoversi. Con l’esclusione di un’infrastruttura non sicura del mercato finanziario dalle operazioni in conto giro della BNS si potrebbe ottenere che i rischi derivanti dall’infrastruttura del mercato finanziario in questione si diffondano meno rapidamente agli altri partecipanti ai mercati (cpv. 3 lett. a). La BNS può inoltre mettere in guardia l’opinione pubblica contro l’utilizzo di un’infrastruttura che presenta rischi sistemici (cpv. 3 lett. b).
La LInfFin prevede circostanze diversamente soggette all’obbligo di approvazione. Per i fatti, che potrebbero essere rilevanti per il rispetto di particolari requisiti ai sensi dell’articolo 22, la FINMA informa la BNS affinché quest’ultima possa verificare se una circostanza da autorizzare sia rilevante per il rispetto delle condizioni particolari. Se giunge alla conclusione che ciò è pertinente e che l’infrastruttura del mercato finanziario non può (più) soddisfare le condizioni particolari, la BNS lo stabilisce in una decisione all’attenzione dell’infrastruttura.
Se un’infrastruttura del mercato finanziario contraddice una disposizione della BNS e non adotta misure per ripristinare una condizione di regolarità, oppure in caso di gravi abusi, che secondo la BNS esigono il rapido ricorso a strumenti, riservati alla FINMA, la BNS mette a conoscenza la FINMA del proprio riscontro. La FINMA può quindi verificare i fatti e decidere sull’impiego di altri strumenti.
Art. 50
Ai sensi dell’articolo 50 LBN la BNS è autorizzata a «trasmettere alla competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documentazione non accessibili al pubblico». Questa disposizione deve essere mantenuta in un primo paragrafo, sintetizzando «informazioni e documentazione» nel termine generico di «informazioni» (cfr. anche art. 21). Non esiste un diritto d’informazione nei confronti di altre autorità federali. Questa situazione si rivela insoddisfacente. La crisi dei mercati finanziari ha rivelato che può essere inevitabile che la BNS metta a conoscenza il DFF di informazioni non accessibili al pubblico su determinati partecipanti ai mercati finanziari per mantenere la stabilità del sistema finanziario. Viene dunque creato un apposito diritto di informazione in un nuovo secondo paragrafo.
Art. 52 cpv. 1
All’articolo 52 l’elenco degli articoli in base ai quali la BNS può emanare decisioni sotto forma di decisioni impugnabili è completato con l’articolo 16a LBN nonché gli articoli 5 e 23 LInfFin.