Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
un gruppo, in prevalenza sotto forma di società holding, nel risanamento e nella gestione. Dal momento che il vigente diritto in materia di insolvenza riconosce alla FINMA solo le competenze sulle banche come singoli istituti e le imprese madre di un gruppo non hanno di solito lo status di banche, in caso di insolvenza non sarebbe competente la FINMA, bensì l’ordinario tribunale del fallimento. Questa ripartizione delle competenze potrebbe comportare notevoli difficoltà di ordine pratico in un evento grave. Per le società del gruppo, che svolgono funzioni essenziali per le attività soggette all’autorizzazione (società di gruppo essenziali), è importante impedire che attività soggette all’obbligo di autorizzazione siano svolte da terzi non sottoposti ad adeguata vigilanza. Inoltre il coinvolgimento delle società holding e delle società di gruppo essenziali in un regime di regolazione è uno dei principali requisiti del FSB in base ai «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del mese di ottobre 201178.
Di conseguenza le imprese madre del gruppo e le società di gruppo essenziali devono essere assoggettate alle misure in caso di rischio di insolvenza e alle disposizioni concernenti il fallimento delle banche. La nozione di impresa madre del gruppo è già oggi utilizzata nelle disposizioni sul capitale convertibile delle banche di rilevanza sistemica (ad es. nell’art. 126 cpv. 2 lett. a OFoP) ed è da intendere in un’accezione più ampia della nozione di società holding.
Cpv. 2 e 3
Le funzioni essenziali possono consistere, in base al documento di consultazione del FSB concernente l’«Assessment Methodology for the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del 28 agosto 201379, ad esempio nei settori tesoreria, gestione dei rischi, contabilità, personale, tecnologia dell’informazione, negoziazione e gestione oppure diritto e conformità. Ai sensi del capoverso 2 il Consiglio federale disciplina i relativi criteri. Dal canto suo la FINMA ha, ai sensi del capoverso 3, il compito di designare le società di gruppo essenziali relativamente ai rispettivi gruppi finanziari o conglomerati finanziari. La tenuta di un elenco accessibile al pubblico serve a informare i terzi in modo trasparente.
Art. 23bis
Attualmente l’articolo 23bis contiene due capoversi, che possono essere entrambi abrogati: il capoverso 3 sull’assistenza amministrativa viene spostato nella LFINMA, mentre la disposizione di cui al capoverso 4 è introdotta nella LInfFin.
L’articolo 23bis deve recepire la vigente disposizione dell’articolo 47 LSA. Per non impedire lo svolgimento della vigilanza nello scorporo di funzioni essenziali, i rispettivi fornitori di servizi sottostanno all’obbligo di informazione e di dichiarazione nei confronti della FINMA, che deve anche poter comprendere e verificare le funzioni scorporate in qualunque momento, completamente e senza ostacoli.
78 www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf
79 www.financialstabilityboard.org/publications/r_130828.pdf