Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Sezione 3: Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 19 Principio

Dal momento che con l’entrata in vigore della nuova legge le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono disciplinate unitariamente insieme con le altre infrastrutture del mercato finanziario nella LInfFin, all’articolo 19 capoverso 1 LBN si rimanda alla LInfFin. La disposizione è inoltre adeguata alla terminologia della LInfFin. Non si parla dunque più della superata nozione dei sistemi di pagamenti e di gestione dei valori mobiliari, bensì di infrastrutture del mercato finanziario. Il contenuto del capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Art. 20 Strumenti di sorveglianza

Con l’entrata in vigore della nuova legge le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono regolamentate nella LInfFin. I previgenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 20 LBN possono dunque essere abrogati. La disposizione contiene ora soltanto gli strumenti a disposizione della BNS per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Il titolo viene adeguato di conseguenza.

Per consentire alla BNS di valutare se le controparti centrali, gli enti di custodia centrale e i sistemi di pagamento sono di rilevanza sistemica, questi devono fornire su richiesta alla BNS tutte le informazioni e la documentazione che le occorrono (cpv. 1). Se constata che un’infrastruttura del mercato finanziario è di rilevanza sistemica, questa e la sua società di audit (cfr. art. 75 LInfFin) sono tenute a fornire alla BNS tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie all’adempimento dei suoi compiti (cpv. 2). Devono inoltre comunicare senza indugio alla Banca nazionale gli avvenimenti di importanza essenziale ai fini della sorveglianza. La disposizione corrisponde all’articolo 29 LFINMA.

Il capoverso 3 consente alla BNS di effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario oppure di farle effettuare da società di audit che le infrastrutture del mercato finanziario hanno incaricato. Il ricorso ai cosiddetti incaricati della verifica, come previsto dalla LFINMA (cfr. art. 24), non appare necessario. In caso di ricorso a una società di audit, ai sensi del capoverso 4 l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmetterle tutte le informazioni e tutta la documentazione che le occorrono all’adempimento dei suoi compiti (cfr. la disposizione analoga all’art. 25 LFINMA).

Art. 21 Collaborazione con autorità svizzere ed estere

La disposizione riprende la normativa vigente, ma viene leggermente modificata dal punto di vista linguistico. In particolare è generalmente ripresa la precisazione di cui al capoverso 2 lettera b, secondo la quale «informazioni e documentazione» vengono sintetizzate nel termine generico «informazioni». La collaborazione con autorità estere è necessaria se queste hanno specifiche esigenze di informazione su un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Tra i motivi si annovera il fatto che l’infrastruttura fornisce servizi transfrontalieri per i mercati esteri oppure per partecipanti esteri oppure che compensano o gestiscono i pagamenti in altre valute. D’altro canto la collaborazione con autorità estere può essere necessaria se un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza siste-