Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 23septies

Dato che le verifiche transfrontaliere sono ora disciplinate nella LFINMA, l’articolo 23septies può essere abrogato.

Art. 24 cpv. 2

In conseguenza dell’assoggettamento parziale in base al nuovo articolo 2bis i creditori e i proprietari di un’impresa madre di un gruppo o di società di gruppo essenziali hanno nelle procedure una posizione identica a quella dei creditori e dei proprietari di una banca, come esprime la proposta aggiunta al capoverso 2.

Art. 27

Dato che l’articolo 27 sulla protezione del sistema è trasposto nella LInfFin, la disposizione nella legge sulle banche può essere abrogata.

Art. 47 cpv. 6

Analogamente all’articolo 141 LInfFin anche la competenza in materia di perseguimento e valutazione delle violazioni del segreto professionale nell’ambito del diritto sulle banche è assoggettata alla giurisdizione federale. Per la motivazione cfr. i commenti all’articolo 141 LInfFin.

2.10 Legge sulle borse

Art. 2 lett. a, b, c, e e f, art. 2a–9, art. 10bis, art. 15 cpv. 2–4, art. 20–35, art. 37, art. 40–42, art. 42a cpv. 1 lett. b, art. 44, art. 48–49, art. 52–53

Con l’entrata in vigore della LInfFin l’infrastruttura del mercato finanziario è disciplinata in un’unica legge. Le disposizioni oggi contenute nella legge sulle borse relativamente alle borse e alle istituzioni analoghe alla borsa possono pertanto essere abrogate nella legge sulle borse. Possono essere inoltre abrogate tutte le norme di condotta sul mercato (disposizioni concernenti la pubblicità delle partecipazioni, le offerte pubbliche di acquisto, le operazioni insider e la manipolazione del mercato o dei corsi). In virtù della loro stretta connessione materiale anche tutte queste disposizioni sono trasposte nella LInfFin. Per i dettagli si rimanda alla tabella sinottica in allegato.

Art. 1 e art. 2 lett. d

In futuro la legge sulle borse conterrà soltanto le regole sui commercianti di valori mobiliari che operano per conto dei clienti (cfr. commenti prima degli artt. 85 e 86 LInfFin). La disposizione sull’oggetto e sullo scopo della legge sulle borse (art. 1) e la definizione di commerciante di valori mobiliari (art. 2 lett. d) vengono adeguate di conseguenza.