Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Art. 11a
L’articolo 17 LBCR è stato abrogato con l’entrata in vigore della LTCo. Di conseguenza anche l’articolo 11a può essere abrogato.
Art. 34a cpv. 1, 38, 38a
L’assistenza amministrativa e le verifiche transfrontaliere sono ora regolamentate nella LFINMA. Le corrispondenti disposizioni della LBVM possono pertanto essere abrogate, così come quelle nella LBCR e nella LICol.
Art. 36a
Nell’ambito degli investimenti collettivi e delle assicurazioni, gli articoli 138d LICol e 54e LSA contengono una definizione speculare dell’articolo 24 LBCR, mentre la legge sulle borse si limita ai rimandi. Viene di conseguenza adeguato il sistema dei rimandi, in modo da includere l’articolo 24 LBCR.
Art. 43 cpv. 6
Analogamente all’articolo 141 LInfFin anche la competenza in materia di perseguimento e valutazione delle violazioni del segreto professionale per i commercianti di valori mobiliari è assoggettata alla giurisdizione federale. Per la motivazione cfr. i commenti all’articolo 141 LInfFin.
2.11 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 1 lett. h
In quanto nuova legge sui mercati finanziari, anche la LInfFin deve figurare all’articolo 1 lettera h LFINMA.
Art. 15 cpv. 2 lett. abis
Il calcolo della tassa di vigilanza per le infrastrutture del mercato finanziario segue di principio gli stessi criteri applicabili agli assoggettati secondo la legge sulle banche, la legge sulle borse e la legge sulle obbligazioni fondiarie. Sono dunque determinanti anzitutto la somma di bilancio e il volume dei valori trattati. Dato che dal punto di vista tecnico gli enti di custodia centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (e, se del caso, i sistemi di pagamento assoggettati) non negoziano valori mobiliari, è determinante anche il reddito lordo.
Art. 38 cpv. 4
Questa disposizione si basa sull’articolo 30 capoverso 3 LInfFin e crea certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità per le autorità penali federali e cantonali (cfr. art. 12 e 13 CPP80, art. 2 della legge del 19 marzo 201081 sull’organizzazione
80 RS 312.0
81 RS 173.71