Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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delle autorità penali LOAP e art. 20 della legge federale del 22 marzo 197482 sul diritto penale amministrativo DPA) di trasmettere e ricevere dalla FINMA le informazioni di cui esse necessitano per adempiere i rispettivi compiti legali. Il termine «informazioni» comprende in particolare informazioni e documenti (cfr. il commento all’art. 42 cpv. 1).

Affinché la FINMA possa adempiere il proprio compito legale di prevenzione, è fondamentale che le autorità penali siano in grado di trasmettere spontaneamente, rapidamente e senza formalità le constatazioni o informazioni che considerano necessarie alla vigilanza. Questa possibilità è già prevista dal diritto vigente, ma le basi legali sono disperse in diverse leggi (ad es. art. 68 LOAP, art. 29a della legge del 10 ottobre 199783 sul riciclaggio di denaro LRD, art. 38 cpv. 1 e 2 LFINMA nonché diverse deleghe previste dalle leggi introduttive cantonali del CPP) e non sono chiare in egual misura per tutte le autorità penali. L’autorizzazione per le comunicazioni concerne indagini in corso e concluse, procedimenti penali o procedure di ricorso. Come per l’assistenza giudiziaria, le comunicazioni delle autorità penali avvengono senza formalità. Lo stretto rapporto tra il perseguimento penale e l’attività di vigilanza si constata ad esempio nell’ambito della vigilanza sui mercati, nei procedimenti per attività illecite o altri reati di diritto penale amministrativo, nella lotta contro il riciclaggio di denaro oppure in caso di crimini o delitti commessi da assoggettati alla vigilanza o da organi o collaboratori di assoggettati.

Art. 39

Cpv. 1

Riguardo all’assistenza amministrativa in Svizzera, il vigente articolo 39 rimanda alle singole leggi sui mercati finanziari. Queste prevedono generalmente che la FINMA è autorizzata a trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera, se tali informazioni e documenti sono necessari all’adempimento dei loro compiti. Ora questa autorizzazione deve essere sancita in modo uniforme nella LFINMA affinché le corrispondenti disposizioni previste nelle singole leggi sui mercati finanziari possano essere abrogate. Si riprende dunque la formulazione dell’articolo 80 LSA, riunendo però l’espressione «informazioni e documenti» sotto il concetto generale «informazioni» (cfr. anche art. 42 cpv. 1 LFINMA). Come finora, la FINMA può scambiare informazioni sia con la BNS sia con altre autorità svizzere, a condizione che queste esercitino funzioni di vigilanza e che si tratti di informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti. Si tratta in particolare della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori o della Commissione della concorrenza nonché dell’Ufficio federale della sanità pubblica, dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Commissione dell’energia elettrica. Sono presi in considerazione anche autorità cantonali e regionali, segnatamente nel settore della previdenza professionale. La nuova disposizione non riguarda per contro altre autorità, in particolare le autorità giudiziarie e fiscali. Per quanto concerne queste altre autorità e la BNS, la collaborazione è disciplinata dalle leggi ad esse applicabili. Il senso imlicito previsto alla fine dell’articolo 39 vigente può essere eliminato senza ripercussioni.

82 RS 313.0

83 RS 955.0