Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Cpv. 2

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 50 capoverso 2 LBN, l’articolo 39 deve essere completato con un secondo capoverso che permette alla FINMA di scambiare informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario con il DFF, se ciò è necessario all’adempimento dei suoi compiti. La crisi finanziaria ha mostrato che può essere inevitabile che la FINMA possa trasmettere al DFF informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario.

Art. 42

Considerazioni generali

La collaborazione internazionale tra le autorità di vigilanza (assistenza amministrativa, controlli in loco ecc.) dovrebbe consentire di superare i limiti delle autorità locali nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari globalmente interdipendenti e sui partecipanti al mercato operanti a livello internazionale. L’assistenza amministrativa permette dunque alla FINMA e alle autorità estere di adempiere i loro compiti in modo efficace. Una facoltà di assistenza amministrativa sufficiente è inoltre importante per la reputazione di una piazza finanziaria aperta e a vocazione internazionale come quella svizzera e spessp rappresenta anche una condizione per l’accesso degli istituti finanziari svizzeri ai mercati esteri.

Attualmente, i rapporti di assistenza amministrativa con l’estero sono disciplinati dall’articolo 42 LFINMA. Esistono inoltre disposizioni o complementi particolari nella legislazione speciale, ossia nella LBCR, nella LBVM e nella LICol. Nella prassi in materia di mercati finanziari, il trattamento delle pratiche di assistenza amministrativa si muove in un contesto conflittuale crescente tra le elevate esigenze delle autorità estere e delle organizzazioni internazionali e tra i criteri restrittivi posti dalla legislazione e dalla giurisprudenza svizzere. Sotto diversi aspetti, l’attuale contesto giuridico si rivela viepiù insufficiente.

Nel regime vigente, sorgono difficoltà in particolare nelle seguenti circostanze:

– il destinatario immediato deve essere un’«autorità di vigilanza sui mercati finanziari» con corrispondenti competenze. Il FSB e le istituzioni internazionali incaricate di fissare standard (BCBS84, IAIS85, IOSCO) non possono essere considerati autorità di vigilanza sui mercati finanziari, poiché non hanno qualità di autorità. Sussistono incertezze anche riguardo a determinati enti coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di istituti finanziari;

– in base allo scopo d’impiego, le informazioni trasmesse devono avere un rapporto immediato con la «vigilanza diretta» esercitata dall’autorità destinataria su un istituto estero. Un’analisi generale di rischi sistemici o la trasmissione a istituzioni internazionali incaricate di fissare standard nonché la vigilanza su attività di istituti svizzeri su mercati esteri senza presenza fisica in loco non rientrano di principio tra le informazioni in questione.

84 Basel Committee on Banking Supervision (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria)

85 International Association of Insurance Supervisors