Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo
Alla luce di queste considerazioni, l’articolo 42 LFINMA viene rivisto in modo approfondito. Le proposte presentate sono intese a creare nella LFINMA una disposizione centrale sull’assistenza amministrativa orientata alle disposizioni previste nella legislazione speciale (in particolare all’art. 38 LBVM) riunendole sotto un unico tetto. La disposizione sullo scopo contemplata dalle varie leggi speciali continua tuttavia a essere applicata nell’ambito della nuova disposizione.
L’assistenza amministrativa nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari costituisce un sistema a sé stante ed è disciplinata in modo esaustivo dalla LFINMA. Al riguardo anche la prevista legge sulla collaborazione e sulla tutela della sovranità rimanda alla LFINMA.
Cpv. 1
Il concetto di esecuzione («Durchsetzung») delle leggi sui mercati finanziari potrebbe essere compreso in modo troppo restrittivo ed essere equiparato ad esempio soltanto all’«enforcement». Tuttavia, l’assistenza amministrativa serve a permettere anche altre attività di vigilanza, quali ad esempio la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione. Poiché secondo l’articolo 56 LFINMA, la FINMA è competente per l’«esecuzione» («Vollzug») della stessa legge e delle leggi sui mercati finanziari, questa terminologia deve essere utilizzata anche in questo ambito. Inoltre, la precisazione al capoverso 2, secondo la quale l’espressione «informazioni e documenti» può essere riunita sotto il concetto generale «informazioni», viene già ripresa al capoverso 1.
Cpv. 2
In questa disposizione sono definite esaustivamente le condizioni per la trasmissione di informazioni ad autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Il regime corrisponde in gran parte all’articolo 38 capoverso 2 LBVM. Si tratta di condizioni cumulative che devono essere adempiute affinché possa essere concessa assistenza amministrativa.
Secondo l’attuale giurisprudenza relativa all’articolo 38 LBVM, rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione tutte le autorità che adempiono in ogni caso anche i compiti di vigilanza sui mercati finanziari. La trasmissione può avvenire su richiesta o spontaneamente. In caso di richiesta, l’autorità estera deve indicare il motivo della richiesta, esporre i fatti rilevanti e designare le informazioni auspicate86. Deve descrivere una fattispecie che determini un sospetto iniziale, presentare i retroscena della propria inchiesta e indicare le informazioni necessarie per l’inchiesta87. Tuttavia, non si può pretendere dall’autorità richiedente già in questa fase un’esposizione dei fatti priva di lacune o eventuali contraddizioni. Una simile esigenza contraddirebbe gli obiettivi del diritto amministrativo in materia di assistenza amministrativa internazionale, il cui scopo è appunto quello di contribuire a chiarire aspetti ancora oscuri88.
86 DTF 125 II 65 pag. 73 seg.
87 Cfr. DTF 129 II 484 consid. 4.1 e rimandi; DTF 126 II 409 consid. 5a; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2980/2007 del 26 luglio 2007 consid. 5.1; ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2a ed., Berna 2001, pag. 146.
88 Cfr. DTF 128 II 407 consid. 5.2.1 e rimandi; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1589/2008 del 2 giugno 2008 consid. 6.1.