Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Le informazioni trasmesse devono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione della legislazione sui mercati finanziari, tra cui rientrano in particolare i seguenti scopi: verifica dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione, sorveglianza continua dell’attività a livello di istituto o di gruppo, applicazione delle leggi sui mercati finanziari, verifica dell’eventuale necessità di una revoca dell’autorizzazione, sorveglianza del funzionamento regolare del mercato finanziario e sorveglianza dei rischi sistemici del mercato finanziario.
Come finora, nell’ambito della vigilanza sul mercato la FINMA potrà dunque fornire alle autorità di vigilanza estere tutte le informazioni di cui necessitano per l’esecuzione delle regolamentazioni applicabili alle borse e ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, ai commercianti e al commercio di valori mobiliari. Alle autorità di vigilanza estere potranno essere trasmesse anche le informazioni di cui esse necessitano ai fini della vigilanza sugli istituti esteri e della sorveglianza della stabilità del sistema finanziario. La FINMA potrà inoltre fornire assistenza amministrativa nel caso in cui l’autorità estera sia chiamata a vigilare sull’attività di un intermediario finanziario svizzero che opera su un mercato estero o che è soggetto all’obbligo di registrazione. In ogni caso i limiti dell’assistenza amministrativa non devono superare il punto in cui le informazioni richieste non hanno più alcun nesso con la vigilanza sui mercati finanziari e con i relativi compiti.
Le prescrizioni previste permettono alla FINMA di sostenere l’attività delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari attraverso la fornitura di informazioni non accessibili al pubblico. Oltre all’assistenza amministrativa su richiesta di un’autorità estera, la FINMA è autorizzata a fornire simili informazioni anche spontaneamente (contrariamente a quanto previsto dalla DTAF 2010/26, consid. 5.6). La trasmissione spontanea di informazioni corrisponde alla prassi attuale della FINMA, nell’ambito della quale le autorità interessate procedono a un fitto scambio di informazioni a livello di singoli istituti, in particolare nella vigilanza sui gruppi. La FINMA si aspetta per contro di ricevere dalle autorità autorità partner estere, spontaneamente e senza necessità di una richiesta formale, le informazioni rilevanti per la propria attività di vigilanza. Se le condizioni dell’articolo 42 sono adempiute, la FINMA può trasmettere informazioni anche in assenza di una richiesta formale.
Cpv. 3
L’articolo 42 è completato con un ulteriore capoverso concernente la trasmissione di informazioni a organi coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di istituti finanziari. Il nuovo capoverso costituisce una precisazione, poiché come indicato a titolo introduttivo questi organi non possono sempre essere inequivocabilmente incluse nel termine di autorità di vigilanza sui mercati finanziari secondo il capoverso 2. Il nuovo capoverso comprende in particolare le autorità di vigilanza sui mercati finanziari, le banche centrali con o senza competenze di vigilanza, i fondi di garanzia dei depositi e altri organi preposti alla risoluzione di controversie (dispute resolution) con o senza competenze di vigilanza. Sono invece esclusi i tribunali civili e i ministeri delle finanze comuni.
Cpv. 4 e 5
Mentre l’articolo 38 capoverso 4 LBVM stabilisce esplicitamente il principio di proporzionalità, una siffatta regolamentazione non figura attualmente nell’articolo 42 LFINMA. Pertanto, il disciplinamento previsto all’articolo 38 capo-