Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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verso 4 LBVM viene di principio ripreso e per motivi di sistematica integrato nell’articolo 42 capoverso 4 LFINMA. Ora la disposizione si riferisce però all’«assistenza amministrativa» e non più alla «procedura amministrativa». Questa modifica è dovuta al fatto che nei casi in cui la legge federale del 20 dicembre 196889 sulla procedura amministrativa (PA) sia inapplicabile, non si effettui alcuna procedura formale.

L’oggetto disciplinato nel previgente capoverso 3 dell’articolo 42 LFINMA viene spostato al capoverso 5. Al riguardo si riprende la formulazione dell’articolo 38 capoverso 6 LBVM. D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso dall’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. Secondo le attuali disposizioni in materia di assistenza amministrativa la PA si applica nella procedura di ritrasmissione, causando grande incertezza giuridica, poiché una vera e propria procedura di assistenza giudiziaria deve essere effettuata secondo un diritto procedurale «estraneo». Il rimando alla PA non è dunque stato ripreso. La procedura di ritrasmissione sarà invece retta dalla legge sull’assistenza in materia penale. La sovranità procedurale compete all’Ufficio federale di giustizia in quanto autorità preposta all’assistenza giudiziaria.

Art. 42a Procedura di assistenza amministrativa

Considerazioni generali

Per quanto concerne la procedura del cliente, esistono due critiche principali. Anzitutto la procedura del cliente prevista dal diritto svizzero in materia di assistenza amministrativa ritarda di mesi la trasmissione di informazioni e costituisce quindi di per sé un ostacolo per una vigilanza efficace sul mercato. Secondariamente, gli obblighi specifici di informazione previsti dal diritto svizzero nell’ambito della procedura del cliente fanno sì che l’autorità richiedente venga a conoscenza dell’identità delle persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa molto più tardi rispetto al momento in cui queste ultime vengono a conoscenza dell’inchiesta condotta all’estero. Di conseguenza, la procedura del cliente prevista dal diritto svizzero può consentire a criminali finanziari di impedire o rallentare le procedure estere, di distruggere le prove esistenti prima che le autorità estere possano accedervi e di occultare guadagni conseguiti illegalmente. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale impone inoltre alla FINMA, nell’ambito del diritto di essere sentito, di presentare alle persone sospettate la copia originale della domanda delle autorità estere90. Questo obbligo viola uno dei principi fondamentali sanciti dal MMoU91 della IOSCO. Per quanto riguarda il rispetto dei principi della IOSCO, nel quadro del cosiddetto Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2013, il FMI92 giunge alla medesima conclusione. Nella sua valutazione, il FMI ha stabilito che la procedura del cliente pregiudica l’efficienza della collaborazione

89 RS 172.021

90 DTAF 2012/19 consid. 6; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5469/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 4.4.5, B-6062/2011 del 22 marzo 2012 consid. 5 e B- 1258/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.3.1.

91 Multilateral Memorandum of Understanding

92 Fondo monetario internazionale