Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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internazionale e provoca un grande dispendio di personale e di tempo93. Sotto questo aspetto il FMI ritiene che gli standard internazionali (principi della IOSCO) siano attuati in modo incompleto.

Le crescenti difficoltà riscontrate nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di vigilanza sui mercati finanziari potrebbero infine indebolire anche la posizione della Svizzera nel contesto di eventuali trattative per il riconoscimento dell’equivalenza (con l’UE) ed eventualmente impedire l’accesso delle infrastrutture finanziarie svizzere ai mercati esteri.

Alla luce di questo contesto, la procedura del cliente viene limitata rispetto al diritto previgente. Inoltre, le disposizioni applicabili all’assistenza amministrativa vengono uniformate riprendendo di principio nella LFINMA il disciplinamento più dettagliato, suddiviso in sei capoversi, dell’articolo 38 LBVM. Tuttavia, per migliorare la chiarezza della regolamentazione, la materia viene ripartita in due articoli. Mentre l’articolo 42 definisce ancora i principi fondamentali, le disposizioni specifiche applicabili alla procedura vengono spostate in un nuovo articolo 42a.

Cpv. 1

Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal loro detentore94. A questo riguardo il Tribunale amministrativo federale ha deciso quanto segue: «[In] Svizzera, la Commissione federale delle banche [ora FINMA] dispone di un vero e proprio diritto di ottenere informazioni nei confronti di tutte le persone fisiche e giuridiche assoggettate alla sua vigilanza (art. 35 cpv. 2 LBVM). Può esigere informazioni anche da unità giuridiche che non necessitano di un’abilitazione (Sansonetti, L’entraide administrative internationale dans la surveillance des marchés financiers, pag. 583; Annette Althaus, Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei Insiderverfahren, in AJP 1999, pag. 943–944; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2A.128/2001 del 20 marzo 2001, pubblicata nel Bollettino della CFB n. 42/2002, pag. 56 segg.). Nella misura in cui deve concedere l’assistenza amministrativa (art. 38 LBVM), la Commissione federale delle banche (CFB) è tenuta a radunare tutte le informazioni necessarie all’adempimento di questo compito. Lo scopo della LBVM consiste nell’assoggettare alla vigilanza non solo le borse e i commercianti di valori mobiliari, ma il commercio di valori mobiliari in generale (cfr. Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, pag. 715 segg., e art. 38 cpv. 2 lett. a LBVM). Attraverso questa formulazione più ampia, la vigilanza può inglobare anche i mercati in generale. Inoltre, chiunque operi sul mercato soggiace da questo punto di vista alla vigilanza della CFB e di conseguenza all’obbligo di informazione (cfr. Peter Nobel, in Journée 1999 de droit bancaire et financier, pag. 133 segg.)»95. L’obbligo di informazione vale dunque anche per le persone che non sono assoggettate in permanenza alla vigilanza della FINMA. Negli ultimi anni si è constatato un forte aumento del

93 Raccomandazione del FMI: «The Swiss authorities should pursue the abolishment of the strict client confidentiality requirements and the requirement to inform the client of foreign authorities’ requests for information».

94 Sentenza del Tribunale federale 2A.352/2000 del 9 marzo 2001 consid. 2c/aa.

95 Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2537/2008 del 10 luglio 2008 consid. 6; FINMA, Assistenza amministrativa internazionale nel settore borsistico, agosto 2009 (versione integrale in lingua tedesca: Die internationale Amtshilfe im Börsenbereich, pag. 15).