Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Le prescrizioni del titolo VII sono entrate in vigore il 16 luglio 2011, ovvero 360 giorni dopo la loro adozione. Complessivamente, il DFA attribuisce oltre 240 mandati di elaborazione di norme specifiche. La maggior parte delle norme è entrata in vigore nel quarto trimestre 2012.
1.3.6 Valutazione del progetto e confronto con il diritto europeo
1.3.6.1 Infrastrutture del mercato finanziario
Per consentire l’accesso delle infrastrutture svizzere del mercato finanziario nell’UE (cfr. n. 1.1.3.1), nell’elaborazione della regolazione dell’infrastruttura del mercato finanziario dal punto di vista materiale è stata consapevolmente perseguita la maggiore conformità possibile alla regolazione dell’UE. Nei casi seguenti, tuttavia, ci si discosta dal regolamento EMIR, nonché dalle proposte di direttiva MiFID II, di regolamento MiFIR e di regolamento CSDR:
– Nell’UE si individua una tendenza a una minore autoregolazione. In Svizzera, invece, il principio dell’autoregolazione delle piazze borsistiche ha ha dato buoni risultati (cfr. commento all’art. 26) e, di conseguenza, viene mantenuto. Questa differenza implica varie divergenze tra la LInfFin e il progetto di direttiva MiFID II e di regolamento MiFIR nell’ambito della regolazione delle piazze borsistiche. Ad esempio, nell’UE, le condizioni da soddisfare per l’ammissione al commercio di valori mobiliari non sono verificate dalla piazza borsistica, ma dalla competente autorità di vigilanza.
– Il progetto di direttiva MiFID II prevede che gli esercenti di sistemi organizzati di negoziazione non possano svolgere nel proprio sistema operazioni per conto proprio. Nella LInfFin non è stato inserito un tale divieto assoluto. La protezione del cliente viene garantita dal fatto che un sistema di negoziazione organizzato che, per il tramite della propria istituzione, effettua per conto proprio operazioni con valori mobiliari deve garantire che gli interessi della clientela siano tutelati ampiamente (cfr. art. 37). Tale disposizione è proporzionata e persegue lo stesso obiettivo.
– Al contrario del progetto di regolamento CSDR, la LInfFin non prevede alcun obbligo di immobilizzazione o dematerializzazione di valori mobiliari. Questo sarebbe sproporzionato. Un ente di custodia centrale deve almeno consentire ai propri partecipanti di detenere valori mobiliari sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 200829 sui titoli contabili (cfr. commento all’art. 57).
– Il progetto di regolamento CSDR prevede un termine di compensazione di due giorni. Nella LInfFin si rinuncia all’introduzione di un termine fisso. La norma sarebbe troppo rigida. Del resto, per motivi di concorrenza, si presuppone che gli enti di custodia centrali adottino anche i termini in uso a livello internazionale (cfr. commento all’art. 58).
– La LInfFin, al contrario del progetto di regolamento CSDR, include anche unioni tra enti di custodia centrali, in cui un ente di custodia centrale possiede un conto presso un ente di custodia che non è esso stesso un ente di cu-
29 RS 957.1