Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Lett. b Derivati o operazioni con derivati
I derivati o le operazioni con derivati sono definiti come contratti finanziari (contratti bilaterali) il cui valore deriva direttamente o indirettamente dal prezzo o dalla misura di un valore di base.
I contratti finanziari includono tra l’altro swap, opzioni e operazioni a termine. I valori di base possono essere strumenti su saggi di interesse, valute, titoli, rischi di credito e altri strumenti finanziari (ad es. merci, titoli di emissione, certificati CO2).
Attenendosi al regolamento EMIR e alla direttiva MiFID, le operazioni di cassa e le operazioni spot devono essere esplicitamente escluse. Un’operazione di cassa è un’operazione di vendita di una merce, di un valore patrimoniale o di un diritto, secondo le cui condizioni la spedizione avviene entro due giorni di negoziazione o entro il termine di norma accettato dal mercato come termine di consegna standard per tale merce, valore patrimoniale o diritto. Non sussiste alcuna operazione di cassa se previo accordo tra le parti contraenti la spedizione del valore di base viene posticipata o non ha luogo entro i termini sopracitati.
Lett. c Quotazione
L’attuale definizione del termine «quotazione» (art. 2 lett. c LBVM) viene mantenuta, ma specificata. I termini mercato primario e mercato secondario non sono più impiegati perché obsoleti.
Lett. d Compensazione (clearing)
Le classiche fasi di elaborazione tra la negoziazione e lo svolgimento di un’operazione sono:
– il rilevamento, il coordinamento e la conferma dei dati di transazione: nel caso degli strumenti finanziari commerciati fuori borsa, i dati di transazione rilevanti delle due parti contraenti devono essere rilevati internamente («trade capture»), coordinati reciprocamente («trade matching» o «trade reconciliation») e confermati («trade confirmation»). Se gli strumenti finanziari vengono commerciati su una piazza borsistica elettronica, di norma le parti contraenti non devono eseguire queste fasi da soli, poiché i dati di transazione al termine della negoziazione vengono rilevati direttamente dalla piazza borsistica, memorizzati, trasmessi alle parti contraenti e confermati;
– l’assunzione degli impegni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi;
– il computo (netting) di operazioni: singole operazioni tra le parti contraenti (inclusa una controparte centrale) possono essere riunite e computate in maniera bilaterale o multilaterale. Mediante il computo, possono essere ridotti i pagamenti effettivi da effettuare il giorno di esecuzione o i trasferimenti di valori mobiliari;
– il coordinamento e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di valori mobiliari: dopo l’eventuale assunzione degli impegni da parte di una controparte centrale o dell’eventuale computo di singole operazioni, occorre coordinare e confermare i pagamenti e i trasferimenti di valori mobiliari che le singole controparti o le controparti centrali dovranno svolgere il giorno di esecuzione.