Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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stodia centrale (cfr. commento all’art. 64 cpv. 2 lett. b). La LInfFin affronta così i rischi che possono risultare da tali unioni.
– Per consentire ad autorità estere l’accesso ai dati di un repertorio svizzero di
dati sulle negoziazioni, la LInfFin, analogamente al regolamento EMIR, presuppone che tra le competenti autorità di vigilanza svizzere ed estere sia conclusa una convenzione. In deroga al regolamento EMIR, tra l’altro, nella LInfFin occorre disciplinare che la ritrasmissione dei dati da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari a un’altra autorità estera è ammessa soltanto se in caso di trasmissione a un’autorità penale è possibile l’assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 198130 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e se non si tratta di una ritrasmissione di dati a fini fiscali. È necessario escludere l’impiego di dati per fini fiscali, perché altrimenti può essere elusa l’assistenza giudiziaria in materia fiscale (cfr. commento all’art. 70).
1.3.6.2 Commercio di derivati
Le prescrizioni proposte in relazione al commercio di derivati si basano principalmente su quelle europee del regolamento EMIR. Il disciplinamento svizzero del commercio di derivati:
– include quindi nel suo campo di applicazione controparti finanziarie e non
finanziarie e, nella definizione di queste due categorie, segue in ampia misura l’approccio dell’UE (cfr. in merito art. 1 par. 4 e 5 nonché art. 2 n. 8 e 9 EMIR);
– con gli obblighi di compensazione, notifica e riduzione dei rischi, prevede
gli stessi obblighi dell’UE (art. 4, 9 e 11 EMIR);
– esonera dall’obbligo di compensazione anche le controparti non finanziarie,
a condizione che queste ultime, con le operazioni con derivati che non servono chiaramente a garantire la loro attività commerciale, non superino il valore soglia predefinito (art. 10 par. 1 e 2 EMIR) e prevede, anche in relazione all’obbligo di riduzione dei rischi, distinzioni in base alla controparte analoghe a quelle del regolamento EMIR;
– per la definizione dei derivati soggetti all’obbligo di compensazione, preve-
de l’applicazione degli stessi criteri determinanti contemplati dal regolamento EMIR (art. 5 par. 4 segg. EMIR);
– prevede l’obbligo di compensazione nelle operazioni transfrontaliere qualora
la controparte estera sia soggetta all’obbligo di compensazione in Svizzera (art. 4 par. 1 lett. a n. iv EMIR);
– prevede esenzioni dall’obbligo di compensazione e di riduzione dei rischi
per operazioni con derivati interne ai gruppi (art. 3, art. 4 par. 2, art. 11 par. 7 e 8 EMIR);
– disciplina l’obbligo di commercio su una piattaforma in maniera analoga al
progetto di regolamento MiFIR (art. 24). Il Consiglio federale porrà in vigo-
30 RS 351.1