Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge sull’infrastruttura finanziaria

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

Cpv. 1

La LInfFin disciplina l’organizzazione e l’esercizio di infrastrutture del mercato finanziario (titolo 2), nonché gli obblighi di comportamento dei partecipanti al commercio di valori mobiliari e derivati (titoli 3–7). Sono considerate infrastrutture del mercato finanziario le piazze borsistiche (borse, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di negoziazione organizzati a condizione che sottostiano a un obbligo di autorizzazione), le controparti centrali, gli enti di custodia centrali (servizi centrali di custodia e sistemi di gestione delle operazioni su titoli), i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento. Le infrastrutture del mercato finanziario sono disciplinate al titolo 2 della legge. Nel contesto delle infrastrutture del mercato finanziario, vengono inoltre disciplinate l’offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e il commercio per conto proprio di valori mobiliari sul mercato secondario (titolo 3).

Tra gli obblighi di comportamento sul mercato figurano le disposizioni sul commercio di derivati (titolo 4), sulla pubblicità delle partecipazioni (titolo 5), sulle offerte pubbliche di acquisto (titolo 6), nonché sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato (titolo 7). La definizione di partecipanti al mercato è da intendersi in senso ampio: essa include tutti i soggetti che partecipano al mercato finanziario svizzero. I termini «commercio di valori mobiliari» e «commercio di derivati» in parte si sovrappongono, poiché in determinate circostanze i derivati possono essere strutturati come valori mobiliari (cfr. commento all’art. 2 lett. b).

Cpv. 2

Gli obiettivi definiti al capoverso 2 della LInfFin non valgono in egual modo per tutte le parti della legge. Per quanto concerne le parti già disciplinate nella legge sulle borse rimane valido lo scopo enunciato all’articolo 1 LBVM, anche se nella LInfFin è formulato in maniera diversa. L’emanazione della legge, del resto, mira anche a mantenere la competitività della piazza finanziaria svizzera e a garantire l’accesso delle infrastrutture svizzere del mercato finanziario al mercato UE.

Art. 2 Definizioni

Lett. a Valori mobiliari

In passato, nella dottrina, è stato affermato più volte che l’attuale definizione del termine «valori mobiliari» (cfr. art. 2 lett. a LBVM) non è del tutto esatta dal punto di vista dogmatico. Destabilizza che, nella definizione, le cartevalori e i diritti valori, che riguardano la struttura di diritto civile, siano equiparati ai derivati, che riguardano il contenuto. La definizione vigente si è comunque mostrata valida nella prassi, pertanto viene ripresa nella LInfFin senza modifiche materiali.