Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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re l’obbligo di commercio su una piattaforma soltanto se si rivelerà opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.
Tuttavia, per alcuni aspetti, la portata del disciplinamento svizzero è inferiore a quella del regolamento EMIR. In particolare:
– con l’introduzione di eccezioni per le piccole controparti finanziarie, si tiene conto delle numerose piccole e piccolissime banche, imprese di assicurazione e casse pensioni, del principio di proporzionalità e del fatto che, la loro attività di commercio di derivati, date le sue dimensioni, non può costituire alcun rischio sistemico. Da questo punto di vista, le norme svizzere sono simili alla end user exemption del diritto statunitense;
– la regolamentazione proposta non prevede un’autorizzazione formale preliminare delle transazioni interne ai gruppi da parte di un’autorità e nemmeno un’autorità che vigili sull’adempimento degli obblighi delle controparti non finanziarie nel commercio di derivati. Prevede invece un controllo successivo da parte di società di audit o di un ufficio di revisione secondo il CO;
– dal punto di vista materiale, l’obbligo di notifica non prevede la menzione dell’avente economicamente diritto, poiché non è necessario per la tutela della stabilità del sistema finanziario. Ciò non risponde ai requisiti del regolamento EMIR, bensì a quelli della IOSCO.
1.3.6.3 Valutazione
Le singole divergenze sopracitate riguardo ai relativi atti normativi o progetti di atti normativi dell’UE sono oggettivamente giustificate e riconducibili al fatto che si tiene adeguatamente conto delle particolarità svizzere. Non si deve quindi presupporre che esse interferiscano con un riconoscimento dell’equivalenza della regolazione svizzera.