Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Lett. e Svolgimento (settlement)

Il pagamento della somma di denaro avviene di norma mediante un sistema di pagamento e il trasferimento di valori mobiliari mediante un sistema di gestione delle operazioni. Anziché spedire uno specifico strumento finanziario, le parti contraenti possono anche concordare il regolamento in contanti nel giorno di esecuzione. Il regolamento in contanti è diffuso soprattutto nelle operazioni con derivati.

Lett. f Offerte pubbliche di acquisto

Sotto il profilo materiale, questa disposizione corrisponde all’articolo 2 lettera e LBVM. Poiché l’articolo 112 capoverso 1 definisce il tipo di titoli di partecipazione a cui deve riferirsi l’offerta pubblica di acquisto, tale passaggio viene abrogato dalla presente disposizione.

Lett. g Informazioni privilegiate

Tale disposizione corrisponde all’articolo 2 lettera f LBVM. L’espressione «istituzione analoga alla borsa» viene sostituita da «piazza borsistica».

Titolo 2: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Considerazioni generali

Il capitolo contiene disposizioni sull’autorizzazione e sugli obblighi vigenti per tutte le infrastrutture del mercato finanziario. Disciplina inoltre i requisiti particolari posti alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

Sezione 1: Condizioni per l’autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

Cpv. 1

Le borse, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati che consentono il commercio multilaterale necessitano, principalmente per ragioni di protezione degli investitori e per creare un level playing field tra le diverse piazze borsistiche, di un’autorizzazione della FINMA (cfr. n. 1.1.3.1). L’obbligo di autorizzazione della borsa è già previsto dal diritto vigente. Anche i sistemi multilaterali e i sistemi di negoziazione organizzati sono in parte già contemplati dalla legge sulle borse come istituzioni analoghe alla borsa. Per le definizioni e i motivi della nuova tripartizione della regolazione delle piazze borsistiche si rimanda al commento all’articolo 25.

Con la LInfFin anche le controparti centrali e gli enti di custodia centrali – a prescindere dalla loro eventuale rilevanza sistemica – vengono assoggettati a un obbligo di autorizzazione da parte della FINMA e per essi viene creata una tipologia di