Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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autorizzazione apposita. In tal modo si tiene conto dei nuovi standard internazionali in quest’ambito e dell’importanza di tali infrastrutture del mercato finanziario per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario. Viene inoltre migliorata la protezione dei clienti e aumentata la certezza del diritto (cfr. anche n. 1.1.3.1). Per le definizioni si rimanda agli articoli 43 e 55.
I repertori di dati sulle negoziazioni sono una nuova categoria delle infrastrutture del mercato finanziario, introdotta nel quadro della regolazione dei derivati. Hanno un ruolo importante quale fonte di informazione per le autorità di vigilanza e per i partecipanti al mercato. Di conseguenza, soprattutto per ragioni di funzionalità del mercato finanziario e di protezione dei clienti, il loro esercizio necessita di un’autorizzazione della FINMA. Per la definizione di repertorio di dati sulle negoziazioni si veda il commento all’articolo 66.
Le infrastrutture del mercato finanziario che operano senza l’autorizzazione della FINMA possono incorrere nella liquidazione forzata da parte di quest’ultima. Le infrastrutture o i responsabili sono perseguibili secondo l’articolo 44 LFINMA.
Cpv. 2
Al contrario dei sistemi di negoziazione organizzati che esercitano il commercio multilaterale, i sistemi organizzati che consentono soltanto il commercio bilaterale non perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra una molteplicità di partecipanti al commercio, ma solo tra partecipanti selezionati. Tali sistemi di norma non influiscono sulla funzionalità dei mercati di valori mobiliari, quindi in linea di principio sono eccettuati dall’obbligo di autorizzazione. Nel caso specifico, però, può accadere che lo scopo di tutela che la LInfFin si prefigge, in particolare la tutela dei clienti, imponga un assoggettamento alla legge. Il capoverso 2, pertanto, istituisce la possibilità di farlo ai sensi di una fattispecie residuale.
Per la definizione di un sistema di negoziazione organizzato e per altri criteri di delimitazione tra il commercio bilaterale e multilaterale, si veda il commento all’articolo 25.
Anche i sistemi di pagamento di cui all’articolo 73 di norma non influiscono sullo scopo di tutela della LInfFin. Tuttavia devono poter essere assoggettati a un obbligo di autorizzazione, qualora incidano sullo scopo di tutela. Occorre pensare anzitutto ai sistemi di pagamento di rilevanza sistemica (cfr. tuttavia cpv. 3).
Il Consiglio federale stabilirà i criteri generali relativi all’assoggettamento di un sistema di negoziazione organizzato che non esercita il commercio multilaterale, o di un sistema di pagamento, all’obbligo di autorizzazione e alle disposizioni della LInfFin. Sulla base di queste prescrizioni, la FINMA deciderà nel caso specifico in merito alla necessità di ottenere un’autorizzazione.
Cpv. 3
Un’infrastruttura del mercato finanziario, esercitata dalla BNS o su suo mandato, è eccettuata dall’autorizzazione e dalla vigilanza della FINMA: la vigilanza della FINMA, infatti, inciderebbe sull’indipendenza della BNS. Questo capoverso si applica, ad esempio, al sistema di pagamento in ambito interbancario SIC, esercitato dalla SIX Interbank Clearing SA su mandato della BNS. L’esenzione dall’autorizzazione e dalla vigilanza della FINMA, tuttavia, è prevista soltanto a condizione che l’infrastruttura del mercato finanziario sia esercitata su mandato