Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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della BNS. Se l’infrastruttura del mercato finanziario fornisce ulteriori prestazioni di servizi soggette a obbligo di autorizzazione, l’esenzione non è prevista.

Cpv. 4

Per ragioni di protezione dei clienti, un’infrastruttura del mercato finanziario soggetta a obbligo di autorizzazione può essere iscritta nel registro di commercio solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione della FINMA.

Art. 4 Condizioni di autorizzazione

Cpv. 1

Ha diritto all’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione (condizioni generali di autorizzazione) e le ulteriori condizioni di autorizzazione applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.

Cpv. 2

Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, per tutelarsi dai rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero da esse derivanti, devono adempiere ulteriori requisiti definiti dalla BNS secondo il diritto vigente (condizioni di autorizzazione e obblighi; art. 22). Riguardo alla definizione di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e alla loro denominazione da parte della BNS, si veda l’articolo 21.

Cpv. 3

Per poter reagire in maniera flessibile agli sviluppi internazionali, al Consiglio federale viene attribuita la competenza di stabilire ulteriori condizioni di autorizzazione, nel caso in cui ciò sia necessario per attuare standard internazionali riconosciuti. Una simile disposizione figura, ad esempio, anche all’articolo 14 capoverso 1ter della legge del 23 giugno 200631 sugli investimenti collettivi (LICol). È fatta salva la competenza della BNS di stabilire particolari requisiti per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22. La BNS può quindi stabilire ulteriori condizioni di autorizzazione e obblighi per infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (cfr. art. 22). Se anche nell’ambito della stabilità del sistema finanziario il Consiglio federale potesse fissare ulteriori condizioni di autorizzazione per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la competenza della BNS verrebbe indebolita.

Cpv. 4

Il capoverso 4 autorizza la FINMA a emanare disposizioni tecniche d’esecuzione nel proprio ambito di vigilanza in relazione alle condizioni di autorizzazione (per la delimitazione, cfr. i commenti agli art. 22 e 75). In tal modo diventa superfluo ripetere negli articoli successivi tale competenza, che corrisponde a quella prevista dall’articolo 55 capoverso 2 LFINMA. Al riguardo si pensi in particolare a una precisazione dei requisiti in materia di fondi propri e di liquidità fissati dal Consiglio

31 RS 951.31