Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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federale. Non rientra nell’ambito di competenza della FINMA l’emanazione di disposizioni tecniche d’esecuzione relative ai requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. In quest’ambito è competente la BNS.

Art. 5 Modifica delle circostanze

Le condizioni di autorizzazione devono essere rispettate in permanenza. Se i fatti su cui si fondano l’autorizzazione o l’approvazione mutano (ad es. l’organizzazione o i garanti), l’infrastruttura del mercato finanziario deve procurarsi preliminarmente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA per proseguire la propria attività. Una disposizione corrispondente figura già oggi all’articolo 3 capoverso 3 LBVM ed è contenuta anche nell’articolo 16 LICol.

Art. 6 Organizzazione

Cpv. 1

Un’infrastruttura del mercato finanziario deve essere una persona giuridica di diritto svizzero; non vengono prese in considerazione le persone fisiche e le società di persone. La sede statutaria e l’amministrazione principale devono essere in Svizzera. La sede non deve necessariamente trovarsi nello stesso luogo dell’amministrazione principale. Se l’infrastruttura del mercato finanziario trasferisce la sua amministrazione principale all’estero, l’autorizzazione è revocata.

Cpv. 2

L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di regole adeguate di conduzione dell’impresa e di un’organizzazione adeguata alla sua attività commerciale che garantiscano l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LInfFin. Essa deve segnatamente designare, da un canto, organi particolari per la gestione aziendale e, d’altro canto, per la direzione suprema, la vigilanza e il controllo e delimitare le competenze tra questi organi in maniera tale che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione aziendale. L’infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze negli statuti e nel regolamento organizzativo.

Come conseguenza di tale disposizione, un’infrastruttura del mercato finanziario deve stabilire soprattutto il momento a partire dal quale le istruzioni vanno considerate come inserite in maniera irrevocabile nel suo sistema e il momento a partire dal quale le prestazioni o le richieste gestite per il suo tramite vanno considerate eseguite.

Cpv. 3

Dal punto di vista della stabilità del mercato finanziario e della protezione dei clienti, è fondamentale che un’infrastruttura del mercato finanziario identifichi, misuri, controlli e sorvegli i rischi a cui è esposta (ad es. rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo). Il Consiglio federale specificherà i dettagli di tale disposizione.