Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7 Garanzia
L’articolo disciplina le condizioni di autorizzazione relative alle persone: il capoverso 1 si riferisce alle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario e il capoverso 2 ai partecipanti qualificati a un’infrastruttura del mercato finanziario. Entrambi i capoversi si basano sulle altre leggi sui mercati finanziari.
Il concetto di partecipazione qualificata è definito al capoverso 3. Anch’esso si basa sulle norme delle attuali leggi sui mercati finanziari (ad es. art. 14 cpv. 3 LICol). Si è in presenza di una partecipazione qualificata quando persone che adempiono i requisiti previsti alle lettere a–c partecipano a un’infrastruttura del mercato finanziario direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei voti, oppure ne possono influenzare altrimenti in maniera determinante l’attività commerciale.
Affinché la FINMA possa valutare se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione relative alle persone, i capoversi 4 e 5 stabiliscono obblighi di notifica alla FINMA per i partecipanti qualificati e per l’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 8 Prestazioni di servizi accessorie
Cpv. 1
Una persona giuridica può esercitare solo un’infrastruttura del mercato finanziario. In tal modo si intende evitare che la destabilizzazione di un’infrastruttura finanziaria si estenda a un’altra infrastruttura del mercato finanziario esercitata dalla stessa persona giuridica. Ciò non esclude che all’interno di un gruppo di imprese vengano esercitate diverse infrastrutture del mercato finanziario.
Dato che presso un ente di custodia centrale le attività di un sistema di gestione delle operazioni su titoli e le attività di un servizio centrale di custodia sono regolarmente aggregate nella stessa unità, entrambe sono ammesse in seno a una stessa persona giuridica.
Cpv. 2
Per fornire prestazioni di servizi accessorie, per le quali in virtù delle leggi sui mercati finanziari occorre procurarsi un’autorizzazione o un’approvazione, è necessaria una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l’osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. In altre parole, l’autorizzazione come infrastruttura del mercato finanziario non include nessun’altra attività soggetta a obbligo di autorizzazione secondo altre leggi sui mercati finanziari.
Cpv. 3
In linea di principio, all’infrastruttura del mercato finanziario è consentita la fornitura di prestazioni di servizi accessorie non soggette ad autorizzazione o ad approvazione secondo le altre leggi sui mercati finanziari. Se le prestazioni di servizi accessorie comportano un rischio elevato, la FINMA può far dipendere la loro fornitura dall’adozione di misure organizzative o dalla messa a disposizione di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.