Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 9 Scorporo

Cpv. 1

Se un’infrastruttura del mercato finanziario intende scorporare prestazioni di servizi essenziali, come in particolare la gestione dei rischi, necessita dell’approvazione preliminare della FINMA. In tal modo si intende evitare che le attività soggette a obbligo di autorizzazione siano esercitate da terzi non adeguatamente sorvegliati. Per prestazioni di servizi essenziali si intendono le prestazioni di servizi caratteristiche della rispettiva infrastruttura del mercato finanziario che sono in relazione diretta con la sua attività commerciale.

Nel caso di un’infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA deve sentire preliminarmente la BNS.

Cpv. 2

Per evitare problemi di delimitazione della responsabilità, l’infrastruttura del mercato finanziario deve disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci in una convenzione con il fornitore delle prestazioni di servizi (contratto di scorporo).

Cpv. 3

Se scorpora prestazioni di servizi, sul piano del diritto in materia di vigilanza l’infrastruttura del mercato finanziario rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge.

Art. 10 Fondi propri e liquidità

Cpv. 1 e 2

Come nel restante diritto in materia di mercati finanziari, i requisiti specifici in materia di fondi propri e di liquidità non sono regolati a livello di legge bensì di ordinanza, secondo la graduazione necessaria. Ciò consente al Consiglio federale di definire requisiti differenziati sul piano qualitativo e quantitativo per le diverse infrastrutture del mercato finanziario, tenendo adeguatamente conto dei loro diversi ambiti di attività e dei rischi connessi. Con la delega al Consiglio federale, inoltre, diventa possibile un rapido adeguamento agli attuali sviluppi nazionali e internazionali. Inoltre, una delega pare adeguata, considerata la materia molto tecnica.

Secondo il diritto vigente, una controparte centrale che dispone di un’autorizzazione come banca deve disporre di un capitale minimo interamente liberato di dieci milioni di franchi. Si prevede di mantenere questo requisito di capitale minimo, che corrisponde anche al disciplinamento europeo.

Cpv. 3

La possibilità della FINMA, in casi particolari, di consentire agevolazioni rispetto ai requisiti minimi o di ordinare inasprimenti permette di rispondere ai casi speciali con la necessaria flessibilità. In tal modo, le infrastrutture dei mercati finanziari le cui attività comportano particolari rischi possono essere assoggettate a ulteriori