Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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requisiti nell’ambito dei fondi propri o della liquidità. Una disposizione analoga figura all’articolo 3g LBCR.
Art. 11 Continuità aziendale
Cpv. 1
Anche brevi interruzioni delle prestazioni di servizi e delle funzioni di un’infrastruttura del mercato finanziario possono avere ripercussioni notevoli sui loro partecipanti e sulle altre infrastrutture del mercato finanziario. Nel quadro della gestione della continuità aziendale (business continuity management), un’infrastruttura del mercato finanziario deve quindi prevedere, per l’intero ciclo di vita fino alla sua liquidazione, gli strumenti e i processi per continuare o ripristinare tempestivamente l’esercizio dell’attività commerciale e, in particolare, i processi e le funzioni di rilevanza sistemica in caso di danni o di crisi.
Cpv. 2
Un’infrastruttura del mercato finanziario dev’essere in grado di trasferire o gestire tempestivamente valori patrimoniali e posizioni di partecipanti in caso di revoca o di restituzione dell’autorizzazione.
Art. 12 Sistemi di tecnica dell’informazione
Cpv. 1
Nel quadro della loro attività di fornitura di prestazioni di servizi, le infrastrutture del mercato finanziario dipendono da complessi sistemi tecnici. I sistemi delle infrastrutture del mercato finanziario sono di norma connessi a quelli dei partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario. Su di essi viene eseguito, compensato e gestito un gran numero di transazioni finanziarie. Pertanto è fondamentale che essi dispongano di sistemi informatici solidi, che funzionino in maniera affidabile. Solidi sistemi informatici costituiscono anche una base importante affinché un’infrastruttura del mercato finanziario possa continuare la sua attività commerciale quanto più possibile senza intoppi nel caso di improvvisi danni o crisi.
Cpv. 2
Un’infrastruttura del mercato finanziario memorizza e gestisce una gran quantità di informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni. Deve pertanto adottare misure di protezione dell’integrità e della confidenzialità di tali informazioni.
Art. 13 Gruppi finanziari
Cpv. 1
Il capoverso 1 contiene una definizione di gruppo finanziario ai sensi dell’articolo 3c capoverso 1 LBCR lievemente modificata per le infrastrutture del mercato finanziario.