Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Cpv. 2
Gli articoli 3b–3g LBCR si applicano per analogia ai gruppi finanziari della LInfFin. Particolarmente importanti sono l’ulteriore condizione di autorizzazione di una sorveglianza consolidata adeguata (art. 3b LBCR), le disposizioni concernenti la sorveglianza di gruppi (art. 3d e 3e LBCR), le condizioni personali riguardanti le persone incaricate della gestione, della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario, nonché le condizioni organizzative concernenti la gestione del rischio (art. 3f LBCR). Inoltre, anche in relazione alle infrastrutture del mercato finanziario, la FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità (art. 3g LBCR).
Art. 14 Protezione contro malintesi e inganni
La disposizione persegue la protezione degli investitori e dei creditori contro i malintesi e gli inganni che possono emergere nel contesto della denominazione degli offerenti di prestazioni finanziarie. Le denominazioni elencate possono essere utilizzate soltanto da un’infrastruttura del mercato finanziario autorizzata dalla LInfFin. La disposizione ricalca l’articolo 12 LICol.
Art. 15 Operazioni estere
L’istituzione, l’acquisto o la cessione di una filiale, di una succursale, di un’agenzia o di una rappresentanza all’estero deve essere preliminarmente comunicata alla FINMA. In tal modo si intende consentire alla FINMA di svolgere la sua attività di vigilanza e di stimare gli eventuali rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Tale disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 7 LBCR. L’obbligo di notifica si applica anche in caso di modifica sostanziale della presenza all’estero.
Art. 16 Accesso indiscriminato e aperto
Cpv. 1
Conformemente all’articolo 24 OBN, l’infrastruttura del mercato finanziario è tenuta ad assicurare ai partecipanti al mercato un accesso aperto e non discriminatorio ai propri servizi. In tal modo si intende promuovere la concorrenza tra le infrastrutture del mercato finanziario, aumentare la prestazione efficiente di servizi ed evitare costi eccessivi per i partecipanti, i quali in parte sono tenuti per legge ad avvalersi dei servizi delle infrastrutture del mercato finanziario. La disposizione riguarda sia l’accesso diretto sia quello indiretto a un’infrastruttura del mercato finanziario. L’accesso indiscriminato non è assicurato segnatamente se sono richiesti requisiti troppo elevati o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti.
Cpv. 2
La limitazione dell’accesso alle prestazioni di servizi per singoli soggetti è ammessa se in tal modo aumenta la sicurezza o l’efficienza dell’infrastruttura del mercato finanziario e se questo effetto non può essere raggiunto mediante altre misure (lett. a), oppure se le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudica-