Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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re l’attività commerciale dell’infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti (lett. b). L’infrastruttura del mercato finanziario può far dipendere la partecipazione dall’adempimento di condizioni operative, tecniche, finanziarie e giuridiche.
Le infrastrutture del mercato finanziario devono rendere pubblici i requisiti per l’accesso alle proprie prestazioni di servizi e i prezzi delle proprie prestazioni di servizi (cfr. art. 20).
Art. 17 Basi contrattuali
L’infrastruttura del mercato finanziario deve organizzare le proprie relazioni contrattuali in modo che i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti, nonché le regole e procedure dell’esercizio siano efficaci e attuabili conformemente agli ordinamenti giuridici applicabili. La disposizione ricalca l’articolo 23 OBN, benché formulata in maniera più generale. Essa è adempiuta specie se le relazioni contrattuali sono disciplinate in modo chiaro.
Art. 18 Obblighi di documentazione e di conservazione
La legge stabilisce allo stesso modo per tutte le infrastrutture del mercato finanziario che la totalità delle prestazioni di servizi fornite, le procedure e i processi applicati, nonché le attività esercitate devono essere registrate e conservate durante almeno dieci anni. Questo requisito mira a rendere ricostruibili le operazioni connesse allo svolgimento delle prestazioni di servizi specifiche di un’infrastruttura del mercato finanziario.
La disposizione si aggiunge a eventuali prescrizioni che risultano dal diritto delle obbligazioni.
Art. 19 Impedimento di conflitti d’interesse
L’esercizio di un’infrastruttura del mercato finanziario può comportare conflitti di interessi che vanno contrastati con misure efficaci, in particolare se l’infrastruttura del mercato finanziario è parte di un gruppo o se è detenuta direttamente o indirettamente da partecipanti.
Art. 20 Pubblicazione di informazioni essenziali
Un’infrastruttura del mercato finanziario deve pubblicare le informazioni essenziali per i partecipanti e il pubblico, quali per esempio la sua organizzazione, le condizioni per la partecipazione o i diritti e gli obblighi dei partecipanti. In tal modo si consente ai partecipanti al mercato di informarsi sull’infrastruttura del mercato finanziario e di valutare meglio i rischi connessi alla partecipazione.