Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Sezione 2: Requisiti particolari posti a infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Considerazioni generali

Secondo il diritto vigente, la BNS può porre alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica requisiti particolari per tutelarsi contro i rischi che da esse derivano per la stabilità del sistema finanziario svizzero (cfr. n. 1.1.2.1). Tale norma viene mantenuta, ma è ora ancorata nella LInfFin. In tal modo tutte le infrastrutture del mercato finanziario sono regolate in maniera unitaria in un’unica legge. Le disposizioni di questa sezione definiscono quindi il concetto di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e disciplinano i requisiti particolari posti a tali infrastrutture, finalizzati a evitare i rischi che da esse derivano per la stabilità del sistema finanziario, a garantire la continuazione dell’esercizio dell’attività commerciale di rilevanza sistemica e a evitare interventi statali.

Art. 21 Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevan-

za sistemica

La definizione delle infrastrutture del mercato finanziario e dei processi operativi di rilevanza sistemica corrisponde dal punto di vista del contenuto ai vigenti articoli 20 e 20a OBN. Per determinare se una controparte centrale, un ente di custodia centrale o un sistema di pagamento è di rilevanza sistemica, la BNS considera in particolare i criteri seguenti (cfr. art. 20 cpv. 2 OBN):

– le operazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario, soprattutto se si tratta di operazioni di cambio, sul mercato monetario, sul mercato dei capitali o sui derivati, oppure di operazioni che sostengono l’attuazione della politica monetaria;

– i volumi e gli importi delle transazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;

– le valute delle operazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;

– il numero, il valore nominale e la valuta di emissione degli strumenti finanziari detenuti presso l’ente di custodia centrale;

– il tipo di partecipanti;

– i collegamenti con altre infrastrutture del mercato finanziario;

– la possibilità per i partecipanti di ripiegare rapidamente, per il computo e la gestione di operazioni su un’altra infrastruttura del mercato finanziario o su un procedimento alternativo di computo e gestione, con i rischi che ne conseguono;

– i rischi di credito e di liquidità connessi con l’operatività dell’infrastruttura del mercato finanziario.