Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 22 Requisiti particolari

Cpv. 1–3

Secondo il diritto vigente (cfr. art. 20 LBN), le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono adempiere requisiti particolari per tutelarsi contro i rischi che da esse derivano per la stabilità del sistema finanziario svizzero. Tali requisiti devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. Esse possono riguardare l’organizzazione, le basi contrattuali e la gestione dei rischi. La BNS ne disciplinerà i dettagli in un’ordinanza. In tal modo è chiaro che la BNS, come previsto finora, può stabilire ulteriori particolari condizioni di autorizzazione o obblighi per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Se i requisiti particolari riguardano la stessa materia disciplinata dalle condizioni generali di autorizzazione e dagli obblighi della LInfFin, ma si protraggono oltre, le condizioni generali di autorizzazione e gli obblighi vengono corrosi dai requisiti particolari.

Cpv. 4

Conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LBN anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica che hanno sede all’estero soggette alla sorveglianza della BNS. Come previsto finora (cfr. art. 21 OBN), la BNS può esentarle dall’osservanza dei requisiti particolari se all’estero sono soggette a una vigilanza e una sorveglianza equivalenti e se le autorità estere di vigilanza e di sorveglianza sono disposte a collaborare con la BNS conformemente all’articolo 21 LBN. Si presuppone che, di regola, tale collaborazione sarà disciplinata anche in futuro in un cosiddetto Memorandum of Understandig (MoU).

Art. 23 Piano di stabilizzazione e piano operativo

Considerazioni generali

La legge stabilisce che, analogamente alle disposizioni per le banche di rilevanza sistemica, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e la FINMA devono prevedere piani, strumenti e misure che in caso di crisi o di minaccia di insolvenza permettano la stabilizzazione oppure – qualora essa fallisca – il risanamento o la risoluzione ordinata della crisi e che garantiscano la continuazione dei suoi processi aziendali di rilevanza sistemica. Tale disposizione rappresenta un requisito speciale, sancito a livello di legge, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

Cpv. 1

Il piano di stabilizzazione serve a preparare una stabilizzazione dell’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica. L’obiettivo del piano è la continuazione autonoma dell’attività aziendale. Il piano deve illustrare in che modo, ad esempio in caso di problemi di capitale o di liquidità a livello di sistema o istituto, l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica può riconquistare la capacità finanziaria necessaria. Il piano di stabilizzazione deve delineare scenari per mezzo dei quali l’infrastruttura del mercato finanziario verifica e pianifica l’implementazione di misure di stabilizzazione autonome. Simili scenari vanno