Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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previsti per situazioni di stress di capitale e di liquidità sia a livello di mercato sia a livello di istituzione. L’infrastruttura del mercato finanziario deve presentare il piano di stabilizzazione alla FINMA e alla BNS; la FINMA deve approvarlo, con il consenso della BNS (cfr. art. 24 cpv. 4).
Cpv. 2
Il piano operativo serve alla preparazione di un risanamento o di una liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte della FINMA. La FINMA da sola è competente per il risanamento o la liquidazione e allestisce il piano operativo. L’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica deve fornirle le informazioni e i dati necessari a tal fine (cfr. cpv. 3). Il piano operativo deve illustrare le modalità di continuazione dei processi operativi di rilevanza sistemica, nel caso di una massiccia crisi finanziaria a livello di mercato, di settore o di istituto. Il piano operativo viene applicato dopo che eventuali misure di stabilizzazione non hanno prodotto alcun miglioramento. Il punto di partenza per il piano operativo è quello in cui l’attività aziendale dell’infrastruttura del mercato finanziario non può più proseguire senza subire variazioni. A differenza del diritto bancario, non si distingue tra piano di emergenza e piano operativo. Il piano operativo include gli elementi del piano di emergenza che mostrano in che modo i processi operativi di rilevanza sistemica possono essere continuati.
Cpv. 3
L’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica deve fornire alla FINMA le informazioni e i dati necessari ad allestire il piano operativo. Essa deve dimostrare che, in caso di minaccia di insolvenza, i processi operativi di rilevanza sistemica possono essere continuati.
Cpv. 4
Per aumentare in maniera proattiva l’efficacia del piano operativo, le misure in esso previste devono essere attuate a titolo preparatorio dalle infrastrutture del mercato finanziario, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di una continuazione ininterrotta dei processi operativi di rilevanza sistemica.
Sezione 3: Procedura d’autorizzazione
Art. 24
Cpv. 1
Come infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono prese in considerazione soltanto le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento (cfr. art. 21). Affinché la BNS possa valutare se una di queste infrastrutture è di importanza sistemica, la FINMA deve informare la BNS in merito alle relative richieste di autorizzazione. Le infrastrutture del mercato finanziario sopracitate hanno l’obbligo di fornire informazioni alla BNS (cfr. art. 20 cpv. 1 LBN).