Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Cpv. 2

In seguito, la BNS deve stabilire mediante decisione se l’infrastruttura del mercato finanziario richiedente è di rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 e valutare quali processi aziendali sono di rilevanza sistemica secondo l’articolo 21 capoverso 2; a tal fine sente la FINMA. La BNS deve inoltre stabilire quali dei requisiti particolari di cui all’articolo 22 deve adempire la singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e precisare nella decisione se tali requisiti sono soddisfatti.

Cpv. 3

Se l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica adempie i requisiti particolari, la BNS lo comunica alla FINMA. La FINMA rilascia l’autorizzazione in presenza delle condizioni generali di autorizzazione (cfr. art. 6–20 LInfFin). Nella prassi tale verifica avviene di norma parallelamente alla procedura di verifica della BNS di cui al capoverso 2 e le due autorità si mettono d’accordo.

La FINMA può rilasciare l’autorizzazione soltanto se l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica adempie le condizioni generali di autorizzazione di cui agli articoli 6–20 LInfFin e i requisiti particolari di cui agli articoli 22 e 23 (cfr. art. 4 cpv. 2). Un’eventuale decisione di autorizzazione della FINMA deve riportare che l’infrastruttura del mercato finanziario è stata classificata di rilevanza sistemica dalla BNS e che pertanto deve osservare anche i requisiti particolari designati dalla BNS di cui all’articolo 22.

Cpv. 4

La FINMA deve inoltre approvare il piano di stabilizzazione di cui all’articolo 23. Dal momento che il piano di stabilizzazione per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica è particolarmente importante, l’approvazione necessita della consultazione preliminare della BNS.

Cpv. 5

Se la BNS giunge alla conclusione che un’infrastruttura del mercato finanziario non è di rilevanza sistemica, lo comunica alla FINMA. La FINMA rilascia l’autorizzazione soltanto se sono adempiute le e condizioni generali di autorizzazione di cui agli articoli 6–20 LInfFin.

Cpv. 6

La procedura d’autorizzazione definita ai capoversi 1-5 si applica per analogia in caso di richieste di riconoscimento di controparti centrali estere (cfr. art. 54). In relazione agli enti di custodia centrali e ai sistemi di pagamento esteri, è superflua una regolamentazione poiché in tal caso non è previsto alcun riconoscimento.