Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Capitolo 2: Piazze borsistiche

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 25 Definizioni

Cpv. 1

Al contrario della Svizzera, che secondo il diritto vigente distingue tra borse e istituzioni analoghe alle borse (cfr. n. 1.1.2.1), il progetto di direttiva MiFID II prevede una tripartizione dettagliata delle piattaforme, effettuando una distinzione tra il mercato regolamentato, il sistema multilaterale di negoziazione e il sistema di negoziazione organizzato (cfr. anche n. 1.3.3). Con la LInfFin viene recepita tale tripartizione. Ora si distinguono quindi le seguenti piazze borsistiche: borse, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di negoziazione organizzati. In linea di principio, i sistemi di negoziazione organizzati sottostanno alla LInfFin soltanto se consentono un commercio multilaterale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2). L’espressione, molto vaga e non più attuale nel confronto internazionale, di istituzione analoga alla borsa viene pertanto sostituita da quelle più precise di sistema multilaterale di negoziazione e sistema di negoziazione organizzato. In tal modo aumenta la certezza del diritto per gli interessati e ha luogo un allineamento alle condizioni internazionali. Inoltre, con l’assoggettamento del sistema di negoziazione organizzato viene migliorata la protezione degli investitori e creato un level playing field. In linea di massima, le tre piazze borsistiche devono soddisfare gli stessi requisiti legali. Nel quadro del disciplinamento dettagliato delle disposizioni di esecuzione si tiene comunque adeguatamente conto delle diverse funzioni delle tre piazze borsistiche.

Cpv. 2

La definizione di borsa viene mantenuta, ma formulata in maniera più chiara per permettere la delimitazione dalle altre due piazze borsistiche. Per borsa si intende «un’istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori mobiliari sono quotati e che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali». La differenza tra una borsa e un sistema multilaterale di negoziazione consiste nel fatto che nelle borse i valori mobiliari sono quotati. I sistemi multilaterali di negoziazione, invece, ammettono al commercio i valori immobiliari senza quotarli. Per la definizione di «quotazione» si rimanda all’articolo 2 lettera c. Occorre osservare che le borse possono anche ammettere al commercio valori mobiliari senza quotarli, come nel caso, ad esempio, del cosiddetto sponsored segment della SIX Swiss Exchange. Per la delimitazione rispetto al sistema di negoziazione organizzato si rimanda al capoverso 4.

Cpv. 3

Per sistema multilaterale di negoziazione si intende «un’istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali, senza quotazione di valori mobiliari». Come già menzionato, in un sistema multilaterale di negoziazione, al contrario di una borsa, i valori mobiliari non sono quotati. Al contrario di un sistema di negoziazione organizzato, un sistema multilaterale di