Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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negoziazione prevede soltanto il commercio multilaterale – mai quello bilaterale – e persegue la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Il commercio è considerato multilaterale se vari partecipanti al commercio possono accedere simultaneamente a una determinata offerta. Per determinare se si è in presenza di commercio multilaterale o bilaterale è irrilevante se nel contratto è presente una controparte centrale.

Cpv. 4

La definizione di sistema di negoziazione organizzato è strutturata come fattispecie residuale. Essa comprende «un’istituzione per il commercio di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte, nonché la conclusione di contratti e non è né una borsa né un sistema commerciale multilaterale». In linea di principio, un sistema di negoziazione organizzato può permettere il commercio bilaterale o multilaterale di valori mobiliari, ma sono soggetti alla vigilanza della FINMA soltanto quelli che consentono un commercio multilaterale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2). Inoltre, per la qualifica di un mercato come sistema di negoziazione organizzato, è irrilevante se i contratti sono conclusi secondo regole discrezionali o non discrezionali. Tuttavia, non appena una piazza borsistica prevede un commercio multilaterale e persegue la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali, va qualificata come sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema di negoziazione organizzato, al contrario delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione, può effettuare operazioni per conto proprio (in questo caso, però, cfr. le prescrizioni all’art. 37). L’esercizio di una piattaforma commerciale tecnica in un sistema di negoziazione organizzato non è imperativamente necessario.

Come esempio di piattaforme commerciali organizzate sono presi in considerazione i sistemi di commercio interni alle banche per il commercio multilaterale. La disposizione non considera la mera possibilità che tramite e-banking siano inseriti mandati per la conclusione di operazioni con valori mobiliari.

Art. 26 Autoregolazione

Cpv. 1

Il principio dell’autoregolazione, sancito dalla legge sulle borse (cfr. art. 4 LBVM) viene in linea di massima mantenuto. Ciò significa che le piazze borsistiche – fatte salve le prescrizioni previste dalla LInfFin e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione, e sotto la vigilanza della FINMA – devono assicurare un’organizzazione di regolazione e sorveglianza adeguata alle proprie attività. Ciò permette alle piazze borsistiche di adeguarsi rapidamente agli sviluppi internazionali e alle esigenze del mercato.

Va tuttavia osservato che l’autoregolazione deve dare buona prova a livello internazionale; pertanto nella LInfFin ne vengono indicati più specificamente i limiti. Anzitutto, viene segnalato espressamente che l’autoregolazione avviene sotto la vigilanza della FINMA. Quest’ultima deve vegliare affinché il servizio competente osservi le prescrizioni legali e adempia effettivamente i propri compiti.

Un’organizzazione di regolazione e sorveglianza è adeguata soltanto se l’organo competente per la regolazione e la sorveglianza (cfr. cpv. 2) è dotato di adeguate risorse di personale e finanziarie.