Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Cpv. 2
Nel capoverso 2 viene stabilito espressamente che la piazza borsistica deve dotarsi di un organo (il cosiddetto «organo di sorveglianza del commercio») con le competenze di regolazione e sorveglianza di cui al paragrafo 1. Tale organo è legittimato, ma anche tenuto, a emanare le regole necessarie per l’attuazione della legge – in particolare i regolamenti di cui agli articoli 27 e 33 –, a sorvegliare l’osservanza di tali regolamenti e delle prescrizioni di legge e a sanzionare le loro violazioni. Questo organo di sorveglianza del commercio deve essere indipendente dalla direzione.
Le persone responsabili dell’organizzazione della regolazione e della sorveglianza devono godere di una buona reputazione, offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile e possedere le qualifiche specialistiche necessarie.
Cpv. 3
L’attuale disciplinamento dell’articolo 4 capoverso 2 LBVM viene mantenuto ed esteso a tutte le piazze borsistiche. L’autorità di vigilanza verifica se i regolamenti osservano le prescrizioni di legge. Necessitano l’approvazione soltanto i regolamenti rilevanti per l’osservanza delle prescrizioni di legge (inclusa la disposizione sullo scopo). Le regole successive ai regolamenti devono fondarsi sui regolamenti approvati; pertanto, non necessitano di un’ulteriore approvazione.
Art. 27 Organizzazione del commercio
Cpv. 1
Tale disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 5 capoverso 1 LBVM. La nozione di «commercio efficiente» è sostituita da quella più espressiva di «commercio ordinato».
Cpv. 2
Anche il capoverso 2 corrisponde ampiamente al diritto vigente (cfr. art. 5 cpv. 2 LBVM). Tuttavia non viene più utilizzato il termine «giornale», poiché non è più attuale in questo contesto e suscita idee errate. Inoltre, ora viene menzionato che anche i mandati dei partecipanti al commercio (incluse le cancellazioni e le modifiche) devono essere registrati. Soltanto in questo modo può essere assicurata una sorveglianza efficiente della formazione dei corsi (compresa la scoperta di comportamenti di abuso di mercato).
Art. 28 Trasparenza del commercio
Cpv. 1
La trasparenza facilita la formazione del prezzo, una delle funzioni principali del mercato secondario. Quanto più le informazioni relative al commercio sono disponibili e complete, tanto più efficiente è il processo di formazione del prezzo, maggiore la fiducia del pubblico nella correttezza ed elevata la funzionalità del mercato dei valori mobiliari. L’attuale disposizione sulla trasparenza del commercio (art. 5 cpv. 3 LBVM) è formulata in maniera molto generica e, soprattutto, non menziona e-