Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
spressamente l’obbligo di garantire la trasparenza anteriore alle operazioni. Pertanto non è più in grado di soddisfare i requisiti internazionali in questo ambito. Pertanto, il capoverso 1 dell’articolo 28 cita espressamente anche la trasparenza prenegoziazione e nei capoversi 2 e 3 specifica i requisiti di trasparenza prenegoziazione e post-negoziazione. Resta invece invariato il requisito secondo cui le prescrizioni di trasparenza devono essere applicate a tutti i valori mobiliari ammessi alla rispettiva piazza borsistica.
Cpv. 2
La trasparenza pre-negoziazione mira a permettere ai partecipanti al mercato di informarsi sugli attuali interessi commerciali. Essa è importante per un mercato di valori mobiliari equo e funzionante e la sua rilevanza aumenta con la crescente complessità, frammentarietà ed evoluzione tecnologica dei mercati. Il capoverso 2 specifica l’obbligo di garantire la trasparenza pre-negoziazione stabilendo che tutti i corsi denaro e i corsi lettera attuali e lo spessore delle posizioni commerciali riferite a questi corsi debbano essere pubblicati. La pubblicazione deve avvenire in tempo reale.
Cpv. 3
Il capoverso 3 specifica la trasparenza post-negoziazione. Quest’ultima intende consentire ai partecipanti al mercato di informarsi sulle transazioni recentemente concluse di valori mobiliari ammessi al commercio, garantendo così la parità di trattamento degli investitori e la funzionalità dei mercati di valori mobiliari. Viene pertanto stabilito che tutte le informazioni relative alla conclusione di operazioni con valori mobiliari effettuate sulla piazza borsistica, come il prezzo, il volume e il momento debbano essere pubblicate senza indugio. Affinché gli investitori siano informati nel modo più completo, le borse devono pubblicare anche le transazioni di valori mobiliari ammessi al commercio che hanno avuto luogo fuori borsa (operazioni OTC).
Cpv. 4
Le transazioni della BNS sono eccettuate dalla trasparenza pre-negoziazione e postnegoziazione, poiché altrimenti verrebbe pregiudicata la politica monetaria perseguita dalla BNS. Inoltre, alla FINMA è attribuita la competenza di accordare ulteriori eccezioni, nella misura in cui tali eccezioni non pregiudichino lo scopo di tutela della legge. Si deve pensare in particolare all’autorizzazione a ritardare la comunicazione delle compravendite per blocchi (i cosiddetti block trade), di modo che non si verifichino variazioni dei cambi.
Art. 29 Garanzia di un commercio ordinato
Il commercio nelle piazze borsistiche – e in particolare nelle borse – è gestito tramite infrastrutture informatiche ad alte prestazioni. Il funzionamento e il mantenimento della stabilità di tali sistemi sono fondamentali per i mercati di valori mobiliari e vengono discussi prioritariamente sia nell’UE sia in organismi di standardizzazione come la IOSCO. Una piazza borsistica che esercita una piattaforma tecnica deve quindi disporre di un sistema di negoziazione che garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività commerciale. La piazza borsistica deve adottare