Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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misure efficaci per ridurre a un minimo le perturbazioni del suo sistema di negoziazione.
Art. 30 Sorveglianza del commercio
Cpv. 1
Tale disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 6 capoverso 1 LBVM. Non viene più menzionato che la piazza borsistica deve disporre di un organo indipendente di sorveglianza del commercio, poiché tale requisito è già previsto dall’articolo 26. Non si fa più riferimento neppure alla sorveglianza della gestione, dato che questa non può avvenire mediante le piazze borsistiche, ma eventualmente mediante le controparti centrali o gli enti di custodia centrali.
Devono essere sorvegliati gli inserimenti, le eliminazioni e le modifiche dei mandati nonché le stipulazioni e le transazioni OTC notificate di valori mobiliari ammessi al commercio. Soltanto includendo le transazioni OTC soggette all’obbligo di notifica si delinea un quadro completo per l’organo di sorveglianza. Ciò corrisponde all’attuale situazione giuridica. Per poter garantire una vigilanza del mercato effettiva, i sistemi di sorveglianza impiegati devono tenere il passo con i progressi tecnici delle piazze borsistiche e dei loro partecipanti.
Cpv. 2
In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità l’organo di sorveglianza del commercio ne informa la FINMA. Questa norma corrisponde all’articolo 6 capoverso 2 LBVM. Si stabilisce inoltre che in caso di sospetto di infrazione che costituisce fattispecie penale deve essere informata la competente autorità di perseguimento penale.
Cpv. 3
In complemento all’articolo 38 LFINMA viene stabilito che la FINMA, la competente autorità di perseguimento penale e l’organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni e la documentazione necessarie nel quadro della loro collaborazione e in vista dell’adempimento dei loro compiti. Con il termine «informazioni» si intendono in particolare informazioni e documenti (cfr. il commento all’art. 42 cpv. 1 LFINMA). Un simile scambio di informazioni è necessario per un chiarimento efficiente ed effettivo dei fatti sospetti. I soggetti sopracitati possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per l’adempimento dei loro singoli compiti di legge.
Art. 31 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio
L’ambiente borsistico è notevolmente cambiato e la frammentazione dei mandati è aumentata. Di conseguenza emergono nuove sfide nella sorveglianza del commercio: i comportamenti abusivi possono riguardare più piazze borsistiche e giurisdizioni nonché le transazioni OTC. È quindi fondamentale che i servizi di sorveglianza del commercio consentano una visione d’insieme dei valori mobiliari ammessi al commercio sulla loro piazza borsistica e che effettuino una corrispondente sorveglianza. Pertanto, i capoversi 1 e 2 vincolano gli organi svizzeri di sorveglianza del