Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
commercio di diversi esercenti sul mercato a collaborare a determinate condizioni. Poiché nella prassi la collaborazione con i servizi esteri di sorveglianza del commercio non è sempre organizzata in maniera semplice, al capoverso 3 è inserito soltanto il diritto alla collaborazione tra gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri ed esteri. Il termine «dati di commercio» è da intendersi in senso ampio: esso include tutti i dati necessari per la sorveglianza del commercio.
Art. 32 Sospensione del commercio
Se una piazza borsistica sospende il commercio di un determinato valore mobiliare a motivo di circostanze straordinarie o su iniziativa dell’emittente, di norma essa dispone di informazioni sull’emittente di cui altre piazze borsistiche non dispongono. Per il mantenimento di un commercio ordinato e per ragioni di tutela del cliente, è previsto che la borsa debba pubblicare senza indugio la decisione di sospendere il commercio. Devono inoltre sospendere il commercio anche tutte le altre piazze borsistiche svizzere in cui sono ammessi al commercio i valori mobiliari interessati. Nel decidere di sospendere il commercio, una borsa deve ovviamente tenere conto degli effetti sugli investitori.
Non sono considerate circostanze straordinarie ai sensi di questa disposizione le interruzioni del commercio (stop trading) dovute a divergenze predefinite da un prezzo di riferimento oppure quelle riconducibili a un guasto del sistema di una piazza borsistica.
Art. 33 Ammissione di partecipanti
Cpv. 1
Come già previsto dall’articolo 7 LVBM, le piazze borsistiche devono pubblicare criteri per l’ammissione di partecipanti, in modo che tutte le imprese ammissibili possano prendere in considerazione una partecipazione. Tali condizioni trasparenti rispondono all’esigenza di accesso al mercato indiscriminato e di parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato. In questo modo le piazze borsistiche beneficiano però anche della possibilità di emanare criteri di ammissione mirati in relazione alla piattaforma o ai valori mobiliari commerciati su di essa. In ogni caso non si dovrebbero fare discriminazioni, né tra piazze borsistiche né tra partecipanti al mercato, poiché ne conseguirebbe una distorsione della concorrenza e, a determinate condizioni, singoli esercenti o partecipanti alle piazze borsistiche non sarebbero più competitivi. Tra gli obblighi che una piazza borsistica deve imporre ai propri partecipanti figurano in particolare quelli di registrazione e di notifica conformemente agli articoli 38 e 39. Ovviamente la piazze borsistica deve sorvegliare il rispetto degli obblighi e adottare sanzioni in caso di infrazioni (cfr. anche art. 34 cpv. 3).
Cpv. 2
La cerchia dei possibili partecipanti non sarà più limitata soltanto ai commercianti di valori mobiliari, ma verrà estesa analogamente al diritto dell’UE (art. 42 MiFID). Già oggi, in Svizzera, le assicurazioni e i gestori di investimenti collettivi di capitali con un’attività sostanziale sul mercato monetario sono ammessi al mercato pronti contro termine e al mercato spot OTC in franchi, vale a dire alla Eurex Zürich SA e alla SIX SIS SA. Si intende quindi fissare nella legge che, oltre ai commercianti di