Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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valori mobiliari, anche altri istituti assoggettati alla FINMA possono partecipare a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione, per quanto la piazza borsistica garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti. Inoltre, possono essere ammessi i partecipanti esteri al commercio autorizzati dalla FINMA e la BNS.

Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

Questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 8 LBVM, tuttavia è stata rielaborata dal punto di vista redazionale. Sul piano materiale, viene stabilito esplicitamente che il regolamento deve contenere anche prescrizioni sugli obblighi dell’emittente, delle persone da essa incaricate e di terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio (ad es. obblighi di pubblicità secondo le prescrizioni sul rendiconto, pubblicità ad hoc e transazioni della gestione, o i cosiddetti «obblighi di notifica regolari»). Le regole delle borse prevedono già prescrizioni corrispondenti, si tratta quindi di una semplice chiarificazione. Con il riferimento a terzi incaricati dall’emittente si intendono segnatamente i cosiddetti «rappresentati riconosciuti». In relazione ai valori mobiliari che non sono quotati ma soltanto ammessi al commercio, possono sussistere anche obblighi di conservazione (come ad es. l’obbligo di notificare i dividendi). In questo caso, però, la responsabilità dell’osservanza di tali obblighi non è necessariamente dell’emittente o di un terzo da essa incaricato, bensì di un terzo che non necessita imperativamente di un rapporto contrattuale con l’emittente, come ad esempio un cosiddetto «sponsor».

Le borse possono ammettere al commercio valori mobiliari che non sono quotati nelle rispettive borse. Non è neppure necessario che i valori mobiliari ammessi al commercio siano quotati in una borsa.

La borsa accorda l’ammissione se sono adempite le condizioni del regolamento, sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni. Questo disciplinamento corrisponde all’attuale situazione giuridica.

Art. 35 Ammissione di valori mobiliari da parte di sistemi multilaterali e di

sistemi organizzati di negoziazione

Anche i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati sono tenuti a emanare un regolamento sull’ammissione al commercio di valori mobiliari. Tale regolamento deve stabilire in particolare quali informazioni debbano essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell’emittente. Per ulteriori spiegazioni si rimanda all’articolo 34.

Art. 36 Istanza di ricorso

Tale disposizione corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 9 LBVM, ma è stata estesa a tutte le piazze borsistiche.